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LEGGE SUL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E LE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEOA DEL 2004 PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA DI CIPRO N. 133 (I) DEL 2004
LEGGE DEL 2004 PER DISPORRE SUL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E LE PROCEDURE DI CONSEGNA DEI RICERCATI TRA I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA Al fine dell’armonizzazione con la legge dell’Unione europea a cui ci si riferisce come “Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione Europea del 13 giugno 2002 sul Mandato d’Arresto Europeo e le procedure di consegna tra i Paesi Membri” (GUCE l. 190 del La Camera dei Rappresentanti adotta quanto segue Breve titolo – 1. La presente legge può essere nominata come Legge del 2004 sul mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna dei ricercati tra i Paesi Membri dell’Unione Europea. Disposizioni generali – 2. (1) i prerequisiti e la procedura relativa all’emissione e all’esecuzione del mandato d’arresto europeo sono soggette alle disposizioni della presente Legge. (2) l’attuazione delle disposizioni della presente Legge non ha l’effetto di violare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi legali fondamentali conformemente alla sezione 6 del Trattato sull’Unione Europea. In ogni caso la persona non può essere estradata in uno Stato in cui ci sono seri rischi che la persona possa essere condannata alla pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti o pene Scopo del mandato d’arresto europeo- 3. (1) Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di a. dell’esercizio di un’azione penale o b. dell’attuazione di una condanna a pena detentiva o una misure di Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo – 4(1) Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2; d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato (2) il mandato d’arresto può interessare più di un reato (3) Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Quando il mandato d’arresto europeo è presentato alle autorità Cipriote deve essere formulato un una delle lingue ufficiali della Repubblica di Cipro o in Inglese. (4) l’autorità giudiziaria può, se possibile, può completarlo con il documento allegato, Allegato 1, che fornisce le informazioni di cui sopra Autorità Centrale – 5.(1) il Ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico, nelle sua qualità di autorità centrale, assiste le competenti autorità emittenti e dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, segnatamente per quanto riguarda la trasmissione amministrativa e il recepimento del mandato d’arresto europeo, e per l’altra corrispondenza ufficiale ad esso relativa. L’autorità centrale può anche ottenere dati statistici. EMISSIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
Autorità giudiziaria competente all’emissione del mandato d’arresto europeo. 6 l’autorità competente per l’emissione del mandato d’arresto europeo è il Giudice del Distretto a cui è soggetta le giurisdizione territoriale del reato per cui è richiesta la consegna o l’arresto della persona ricercata, o il Tribunale che ha emesso la decisione nei confronti della condanna o della misura di sicurezza privativa di libertà Emissione del mandato d’arresto europeo. 7. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi della Repubblica cipriota con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi Trasmissione del Mandato d’arresto europeo. 8. (1) . Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, il Giudice Distrettuale può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità (2). Il Giudice Distrettuale può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen se tale accordo è in vigore nella repubblica di Cipro. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1 della presente Legge. (3) quando il luogo di domicilio o di residenza in cui si trova il ricercato non è conosciuto il competente Giudice distrettuale, attraverso l’autorità centrale, fa le necessarie indagini attraverso il Sistema di Informazione Schengen e i punti di contatto della rete giudiziaria europea per ottenere tali informazioni dal paese membro dell’esecuzione. Per la trasmissione del mandato d’arresto europeo il Giudice Distrettuale competente può ricorrere all’Interpol attraverso (4) in ogni caso, il Giudice Distrettuale può presentare il mandato d’arresto europeo con ogni mezzo sicuro in grado di produrre un documento scritto conforme alle condizioni che consentono al paese membro dell’esecuzione di (5) tutte le difficoltà riguardanti la trasmissione o l’autenticità di qualsiasi documento necessario all’attuazione del mandato d’arresto europeo viene risolto con contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate, o se del caso, con il coinvolgimento delle autorità centrali dei paesi membri. (6) il Giudice Distrettuale può trasmettere in qualsiasi momento a qualsiasi autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni utili oltre alle informazioni Richiesta di sequestro e confisca dei beni. 9. (1) il Giudice Distrettuale ha il potere, oltre di trasmettere il mandato di cattura europeo, di chiedere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione il sequestro e la consegna dei beni che possono essere usati come prova o che sono stati acquistati dal ricercato a (2) tutti i diritti che il paese membro dell’esecuzione o terze parti hanno acquisito sul bene di cui al paragrafo 1 sono preservati. Nel caso in cui tale diritto esiste, il Giudice Distrettuale farà rientrare il bene senza onere per il paese membro dell’esecuzione o per le terzi parti, il prima possibile non appena le azioni giudiziarie saranno concluse. Richiesta di rinuncia alle immunità e ai privilegi del ricercato. 10. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può chiedere la rinuncia di quanto sopra. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, il Giudice Distrettuale presenterà a tale autorità una richiesta in tal senso, a cui sarà allegato il mandato d’arresto PARTE III
ESECUZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
1. Autorità giudiziaria competente dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, 11. (1) l’autorità giudiziaria competente a ricevere il mandato d’arresto europeo, l’arresto e la detenzione del ricercato, la presentazione del caso alle autorità giudiziarie competenti e l’esecuzione della decisione sulla consegna o meno a. il Giudice Distrettuale, nel cui territorio è stato rintracciato il b. il Giudice Distrettuale di Nicosia, se il luogo di residenza o il domicilio della persona non è conosciuto. 2. quando il ricercato acconsente alla consegna nel paese emittente, l’autorità giudiziaria competente per l’emissione della decisione sull’attuazione del mandato è il Giudice Distrettuale, nel cui territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato. 3. quando il ricercato non acconsente alla consegna nel paese emittente, l’autorità giudiziaria competente per l’emissione della decisione sull’attuazione del mandato è il Tribunale Distrettuale, nel cui territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato. 1. Esecuzione del Mandato d’arresto europeo. 12 (1) salve le disposizioni degli articoli 13-15 del presente atto, il mandato d’arresto europeo si a. il reato, per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo, costituisce un reato, anche ai sensi della Legge penale Cipriota, indipendentemente dalla sua classificazione legale. Nei casi in cui l’atto costituisce un reato concernente tasse, dogana, imposte e cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione Cipriota non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente; b. i tribunali del paese emittente hanno condannato il ricercato ad pena detentiva o ad una misura di sicurezza di almeno quattro 2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni: a. partecipazione a un'organizzazione criminale, d. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, e. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, f. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi h. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari j. falsificazione di monete, compresa la contraffazione l. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di m. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, n. omicidio volontario, lesioni personali gravi, o. traffico illecito di organi e tessuti umani, p. rapimento, sequestro e presa di ostaggi, r. furti organizzati o con l'uso di armi, s. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti v. contraffazione e pirateria in materia di prodotti, w. falsificazione di atti amministrativi e traffico di x. falsificazione di mezzi di pagamento, y. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di z. traffico illecito di materie nucleari e radioattive, dd. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Casi in cui il mandato di cattura europeo è proibito. 13. (1) L’autorità giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato d’arresto europeo rifiuta di attuare il mandato d’arresto europeo nei seguenti casi: a. se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nella Repubblica di Cipro, se questa era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale; b. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna c. se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in d. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di giudicare la persona o di punirla per motivi di razza, religione, origini etniche, nazionalità, lingua, orientamenti politici sessuali e. Se la persona contro cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo, al fine di attuare una condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza, è un cittadino della repubblica cipriota e Cipro si impegna ad attuare la condanna o la misura di sicurezza in conformità con il proprio diritto penale; f. Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo in vista di un procedimento penale nei suoi confronti, è un cittadino della Repubblica di Cipro, a meno che non viene assicurato che lui o lei dopo essere stati ascoltati, per scontare la condanna a pena detentiva o la misura di sicurezza inflittagli dallo Stato Membro emittente, sarà nuovamente trasferito a Cipro. Casi in cui l’attuazione del mandato d’arresto europeo può essere proibita. 14. (1) L’autorità giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato d’arresto europeo rifiuta di attuare il mandato d’arresto europeo nei seguenti casi: a. se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è giudicata nella Repubblica di Cipro per lo stesso reato su cui b. se le autorità cipriote hanno deciso o di non giudicare il reato su cui si basa il mandato di cattura europeo o di fermare i c. Se l’azione giudiziaria o la pena nei confronti del ricercato è caduta in prescrizione secondo le leggi della Repubblica Cipriota e il reato rientra nella giurisdizione delle autorità giudiziarie Cipriote ai sensi del diritto penale del Paese. d. se il ricercato è stato irrevocabilmente condannato per i reati, per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo in un Paese membro dell’Unione Europea, in questo modo sono e. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata Ë stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato f. Se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che (i) dalla legge penale Cipriota, sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure (ii) che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge Cipriota non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al g. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di eseguire la condanna a pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà, a condizione che il ricercato risieda a Cipro, o sia un cittadino o un residente di Cipro, e la repubblica di Cipro si impegna ad eseguire la condanna o la misura di sicurezza i conformità al proprio diritto penale. Garanzie da dare per l’attuazione del mandato d’arresto europeo. 15(1) Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in absentia”, e se l'interessato non è stato citato personalmente ne altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, l’attuazione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di (2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato da parte dell’autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata o su richiesta l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. (3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente in Grecia, l’attuazione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata a Cipro per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente. Recepimento del Mandato d’arresto europeo 16. (1) quando l’autorità centrale riceve il mandato d’arresto europeo che è stato emesso nel formato previsto dalla legge, egli dispone l’arresto del ricercato. (2) alla presentazione del certificato di cui sopra al giudice competente unitamente al mandato d’arresto europeo, il giudice procede all’emissione del mandato d’arresto europeo ai fini della presente Legge, a condizione che vengano rispettate le condizioni inerenti l’emissione del mandato (3) quando l’autorità che adotta il mandato d’arresto europeo non è competente all’esecuzione del mandato, lo trasferisce all’autorità competente e informa l’autorità giudiziaria in merito al mandato. (4) (a) in casi di urgenza, l’autorità giudiziaria competente dello stato dell’esecuzione può emettere un mandato d’arresto temporaneo del ricercato per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo, e prima della trasmissione, su richiesta, via posta, via elettronica o attraverso l’Organizzazione Internazionale della polizia penale o con qualsiasi altro mezzo, dello stato emittente del mandato. (b) la richiesta per l’arresto temporaneo contiene e tratta il mandato di cattura europeo e annuncia l’intenzione a procedere alla sua trasmissione. (c) l’arresto temporaneo non supera i tre (3) giorni dalla data dell’arresto (d) se il mandato d’arresto europeo è trasferito entro i termini di cui sopra, si applicano le disposizioni della sezione 16, sottosezione dall’1 alla 3 (e) se il mandato d’arresto europeo non si riceve entro la data di cui sopra (f) il rilascio non impedisce futuri arresti se il mandato di cattura europeo Arresto e diritti del ricercato. 17. (1) quando il ricercato viene arrestato sulla base del mandato s’arresto europeo, lui/lei viene portato entro venti quattro ore di fronte il Giudice distrettuale, il quale dopo aver verificato le informazioni del ricercato inerenti la sua identità, informa la persona sul mandato di cattura europeo e sui suoi contenuti, sul diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, nonché sulla possibilità di acconsentire alla propria consegna allo stato membro emittente (2) l’arrestato ha diritto o lui stesso o tramite il suo avvocato di chiedere e ricevere le copie dei documenti a sue spese. (3) attraverso l’emissione di una segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen conformemente all’articolo 95 della Convenzione Schengen del 1985, che non costituisce ancora un mandato d’arresto europeo, è possibile che l’arresto del ricercato avvenga su decisione emessa dal giudice competente. La detenzione della persona ricercata può durare per un periodo di venti giorni, entro il quale si deve ricevere il mandato d’arresto europeo. Tale scadenza può essere prolungata dal Giudice Distrettuale per motivi seri. Nel rispetto di tale proroga, il Giudice Distrettuale avverte l’autorità giudiziaria emittente. In ogni caso, dopo il lasso di tempo di quaranta giorni successivi all’arresto la persona ricercata deve essere (4) se l’arrestato in conformità con quanto sopra citato dopo essere stato interrogato sulle sue generalità, il Giudice prende la decisione definitiva entro cinque (5) giorni, da quando ha ascoltato il ricercato o il suo Detenzione del ricercato. 18(1) dopo l’arresto del ricercato e la verifica delle sue generalità, il Giudice Distrettuale competente decide se il ricercato rimane in stato d’arresto al fine di evitare che fugga o che sia rilasciato salvo l’inflizione o meno di misure restrittive. Il Giudice Distrettuale può decidere il rilascio provvisorio del ricercato e l’inflizione di misure restrittive (2) le misure restrittive inflitte nei confronti del ricercato possono essere sostituite dalla detenzione, in caso di pericolo di fuga della persona. Consenso alla consegna. 19 (1). Se l’arrestato dichiara di acconsentire alla consegna, e se del caso, la rinuncia a godere della regola della specialità di cui alla sezione 36 della presente Legge deve essere data di fronte il Giudice (2) il Giudice Distrettuale informa chiaramente il ricercato sulle conseguenze del consenso alla consegna, della rinuncia alla regola della specialità, e del suo diritto di apparire con il proprio avvocato difensore e con un interprete. Inoltre il Giudice Distrettuale deve sottolineare l’irrevocabilità delle (3) In merito alle informazioni di cui al precedente paragrafo e alle risposte date dal ricercato, deve essere redatta una minuta. Se dopo aver ricevuto le informazioni, il ricercato dichiara di voler procedere con le dichiarazioni, il suo consenso e se necessario la rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente atto, Mancato consenso alla consegna. 20 (1) se l’arrestato non acconsente alla consegna, il giudice competente fissa il giorno dell’udienza. (2) la persona in questione a il diritto di apparire in Tribunale con il proprio avvocato difensore e con un interprete di sua scelta e, se non ne ha uno, la persona in questione ha il diritto di chiedere la nomina di un avvocato difensore da parte del giudice competente. Decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo. 21 (1) la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo viene emessa entro la scadenza di cui alla sezione 23 della presente Legge. 2. Se l’autorità giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato ritiene che le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari attraverso l’Autorità Centrale, necessarie segnatamente in relazione alle sezioni 4, 13 e 15 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati alla 3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia saranno verbalizzati. Decisione in caso di concorso di richieste 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, il competente giudic distrettuale decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui Ë avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà. 2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust (1) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1. 3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile. 4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte Termini della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo 1. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva da parte del competente giudice distrettuale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. 2. Nei casi in cui la persona non acconsente alla consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato. 3. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità giudiziaria davanti alla quale è il caso, ne informa immediatamente, attraverso l’autorità centrale, l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. 4. quando in circostanze eccezionali l’autorità giudiziaria che decide in merito all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, inclusa la Corte Suprema in caso di appello, non può rispettare i termini di cui alla presente sotto-sezione, deve informare Eurojust, adducendo 24. In caso di non consenso del ricercato il Procuratore Generale della Repubblica di Cipro avrà il diritto di presentare un appello da vanti alla Corte suprema contro la decisione finale del giudice competente, entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della decisione. 2. La corte suprema deciderà entro 8 giorni dopo che l’appello è stato depositato. Il ricercato sarà convocato a rendere conto davanti al Cancelliere della Corte suprema, in persona o tramite il suo avvocato autorizzato, entro 24 ore prima dell’udienza. Udienza o trasferimento provvisorio del ricercato fino all’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato europeo 25. Se il mandato d'arresto europeo Ë stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi delle b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato allo stato emittente il mandato in accordo con le sottosezioni 4 e 5 di questa 2. L'audizione della persona ricercata è effettuata dal giudice che ha giurisdizione territoriale, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità Cap 155 3. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione di procedura penale in relazione alle capacità del ricercato a questo punto, e le condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria 4. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione. 5. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna. 26 (1). Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione sotto la legislazione cipriota, il termine di cui alla sezione 23 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione Ë stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato. 2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità della Repubblica di Cipro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra alla procura generale della Repubblica di Cipro in vista dell’adozione di misure appropriate in relazione al rilascio dopo l’adozione di una decisione da parte della procura Generale della Repubblica di Cipro, questa informerà le competenti (b) in caso di conoscenza del rilascio di un privilegio o immunità, la procedura di consegna sarà istituita verso la persona ricercata in 27 (1) qualora il ricercato sia stato estradato nello Stato cipriota da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. cominciano a decorrere. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali La scadenza di cui alla sezione 23 non decorrerà finché la sezione 23 non decorrerà dal giorno in cui questa regola di specialità cessa di 28. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito Termine per la consegna della persona ricercata 29 (1). Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.durante la consegna tutte le informazioni relative alla durata della detenzione del ricercato nel quadro della procedurali esecuzione del mandato d’arresto europeo sarà inoltrata all’autorità competente dello Stato emittente il mandato. 2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui alla Sezione 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, alla richiesta dell'autorità Centrale, formulata in forma scritta, il giudice dell'autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 3. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. Il giudice alla richiesta formulata per iscritto dall’Autorità Centrale,informerà l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni 4. Allo scadere dei termini previsti ,se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata. Qualora su di essa pendessero delle misure restrittive, queste saranno 1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nella Repubblica di Cipro o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso 2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente. 1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che possono essere necessari come prova, ovvero sono stati acquisiti dal ricercato a 2. I beni sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato. 3. Se i beni sono passibili di sequestro o confisca nella Repubblica di Cipro, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti. 4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni acquisiti dalla Termini di transito attraverso il territorio della Repubblica di Cipro 1. Ciascuno Stato membro consente, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato ad un altro Stato Membro, col permesso delle autorità competenti previsto nella Sezione 33 di questa Legge, alla richiesta dell’autorità Nella richiesta di transito relativa al ricercato, saranno previste le a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo; c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente a Cipro, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente. Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino, il transito può essere rifiutato dall’autorità competente, alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nella Repubblica di Cipro per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente. Se la persona risiede nella Repubblica di Cipro, il suo transito può essere soggetto alle condizioni di cui sopra. se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un Terzo Stato ad uno Stato Membro sarà applicata mutatis mutandis. In questo caso l’espressione ‘mandato d’arresto europeo’ avrà il significato di ‘richiesta di estradizione’. in caso di trasporto aereo non si applica nel caso avvenga un atterraggio imprevisto. Comunque se dovesse avvenire un atterraggio imprevisto, lo Stato Membro emittente del mandato alle autorità competenti della Repubblica di Cipro le informazioni di cui alla L’autorità Centrale competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza 3. La richiesta di transito e le informazioni di cui alla sottosezione 2 della sezione 32 possono essere trasmesse all'autorità competente con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Richiesta di transito di un’autorità cipriota L’autorità centrale farà richiesta per il transito di un ricercato attraverso il territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea all’autorità competente di quello Stato, se ciò è imposto per la sua consegna a Cipro. In questa richiesta, le informazioni di cui alla sottosezione 2 sezione 32 di questa legge saranno incluse. Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di 35. Lo Stato membro emittente detrae il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nel quadro della procedura di consegna alle competenti autorità cipriote, sarà detratto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata a Cipro in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà regola di specialità la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato emesso il mandato d’arresto 36. Regola della Specialità. (1) la persona ricercata che è stata consegnata alle autorità cipriote non può essere né giudicata né condannata o privata da qualsiasi mezzo della sua libertà, per un reato commesso prima della sua consegna e differente da quello sulla basa del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo. (2). Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti: a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale; e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità della sottosezione 4 di questa 3. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1 di questa legge nonché di una traduzione, come previsto dalla sottosezione 3 della stessa sezione. 4. se il consenso dell’autorità giudiziaria cipriota ha deciso l’esecuzione del mandato per un procedimento, la sentenza o detenzione della persona consegnata nello Stato emittente il mandato per un reato diverso commesso prime dell’emissione del mandato d’arresto europeo, la suddetta autorità giudiziaria prenderà una decisione entro 30 giorni, dopo la ricezione della richiesta, la traduzione e le informazioni previste nella sezione 4 di questa Legge. Il consenso verrà dato se il reato per cui è consegnato è esso stesso soggetto a consegna in accordo con la Sezione 12 di questa legge. L’autorità giudiziaria può rifiutare di acconsentire se per i motivi di cui alla sezione 14 di questa legge. Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatt b) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità alla sezione 36 sottosezioni 2 (a), (e) e g di questa legge. c) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale e da un’interprete. La richiesta di assenso presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione,qualora fosse richiesta, verrà fornita dall’ autorità Centrale, che ne farà richiesta all’autorità di cui sopra, corredata delle informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1 di questa legge nonché di una traduzione, come previsto dalla sottosezione 3 della se il consenso dell’autorità giudiziaria cipriota ha deciso l’esecuzione del mandato per un procedimento, la sentenza o detenzione della persona consegnata nello Stato emittente il mandato per un reato diverso commesso prime dell’emissione del mandato d’arresto europeo, la suddetta autorità giudiziaria prenderà una decisione entro 30 giorni, dopo la ricezione della richiesta, la traduzione e le informazioni previste nella sezione 4 di questa Legge. Il consenso verrà dato se il reato per cui è consegnato è esso stesso soggetto a consegna in accordo con la Sezione 12 di questa legge. L’autorità giudiziaria può rifiutare di acconsentire se per i motivi di cui alla Conseguente estradizione ad un terzo Stato. (1) una persona che è stata consegnata alle autorità Cipriote nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non verrà estradata in un terzo paese, senza il consenso dell’autorità competente dello (2) Se il mandato d’arresto europeo è eseguito dall’autorità giudiziaria il consenso alla successiva estradizione del ricercato in un terzo Stato verrà dato in conformità con i provvedimenti delle convenzioni in vigore per Cipro e in accordo con le leggi interne. La corte Suprema appronterà una regolamentazione procedurale per l migliore esecuzione dei provvedimenti di questa legge. Le spese sostenute sul territorio di Cipro per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente. 1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Repubblica Cipro e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre Consegna di beni 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione; c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996; e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Le richieste di estradizione ricevute anteriormente a questa legge continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dall’entrata in vigore di questa legge saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Se i provvedimenti importanti dell’Accordo di Schengen diventa applicabile alla Repubblica di Cipro e finché il sistema di informazione Schengen fintanto che il SIS sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità

Source: http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/cipro.pdf

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