LEGGE SUL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO E LE
PROCEDURE DI CONSEGNA TRA I PAESI MEMBRI
DELL’UNIONE EUROPEOA DEL 2004 PUBBLICATA SULLA
GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA DI CIPRO
N. 133 (I) DEL 2004
LEGGE DEL 2004 PER DISPORRE SUL MANDATO D’ARRESTO
EUROPEO E LE PROCEDURE DI CONSEGNA DEI RICERCATI
TRA I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Al fine dell’armonizzazione con la legge dell’Unione europea a cui ci
si riferisce come “Decisione Quadro del Consiglio dell’Unione
Europea del 13 giugno 2002 sul Mandato d’Arresto Europeo e le
procedure di consegna tra i Paesi Membri” (GUCE l. 190 del
La Camera dei Rappresentanti adotta quanto segue
Breve titolo – 1. La presente legge può essere nominata come Legge
del 2004 sul mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna dei
ricercati tra i Paesi Membri dell’Unione Europea.
Disposizioni generali – 2. (1) i prerequisiti e la procedura relativa
all’emissione e all’esecuzione del mandato d’arresto europeo sono
soggette alle disposizioni della presente Legge.
(2) l’attuazione delle disposizioni della presente Legge non ha
l’effetto di violare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i
principi legali fondamentali conformemente alla sezione 6 del Trattato
sull’Unione Europea. In ogni caso la persona non può essere estradata
in uno Stato in cui ci sono seri rischi che la persona possa essere
condannata alla pena di morte, a tortura o ad altri trattamenti o pene
Scopo del mandato d’arresto europeo- 3. (1) Il mandato d'arresto
europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in
vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di
a. dell’esercizio di un’azione penale o
b. dell’attuazione di una condanna a pena detentiva o una misure di
Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo – 4(1) Il mandato d'arresto
europeo contiene le informazioni seguenti:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta
elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato
d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la
stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il
momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi,
pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato
(2) il mandato d’arresto può interessare più di un reato
(3) Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Quando il mandato
d’arresto europeo è presentato alle autorità Cipriote deve essere formulato
un una delle lingue ufficiali della Repubblica di Cipro o in Inglese.
(4) l’autorità giudiziaria può, se possibile, può completarlo con il
documento allegato, Allegato 1, che fornisce le informazioni di cui sopra
Autorità Centrale – 5.(1) il Ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico,
nelle sua qualità di autorità centrale, assiste le competenti autorità
emittenti e dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, segnatamente
per quanto riguarda la trasmissione amministrativa e il recepimento del
mandato d’arresto europeo, e per l’altra corrispondenza ufficiale ad esso
relativa. L’autorità centrale può anche ottenere dati statistici.
EMISSIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
Autorità giudiziaria competente all’emissione del mandato d’arresto
europeo. 6 l’autorità competente per l’emissione del mandato d’arresto
europeo è il Giudice del Distretto a cui è soggetta le giurisdizione
territoriale del reato per cui è richiesta la consegna o l’arresto della
persona ricercata, o il Tribunale che ha emesso la decisione nei confronti
della condanna o della misura di sicurezza privativa di libertà
Emissione del mandato d’arresto europeo. 7. Il mandato d'arresto europeo
può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi della Repubblica cipriota
con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative
della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è
stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di
sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi
Trasmissione del Mandato d’arresto europeo. 8. (1) . Quando il luogo in
cui si trova il ricercato è conosciuto, il Giudice Distrettuale può
comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità
(2). Il Giudice Distrettuale può, in ogni caso, decidere di segnalare la
persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Siffatta
segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo
95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo
di Schengen se tale accordo è in vigore nella repubblica di Cipro. Una
segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un
mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui alla
sezione 4 sottosezione 1 della presente Legge.
(3) quando il luogo di domicilio o di residenza in cui si trova il
ricercato non è conosciuto il competente Giudice distrettuale,
attraverso l’autorità centrale, fa le necessarie indagini attraverso il
Sistema di Informazione Schengen e i punti di contatto della rete
giudiziaria europea per ottenere tali informazioni dal paese membro
dell’esecuzione. Per la trasmissione del mandato d’arresto europeo il
Giudice Distrettuale competente può ricorrere all’Interpol attraverso
(4) in ogni caso, il Giudice Distrettuale può presentare il mandato d’arresto
europeo con ogni mezzo sicuro in grado di produrre un documento scritto
conforme alle condizioni che consentono al paese membro dell’esecuzione di
(5) tutte le difficoltà riguardanti la trasmissione o l’autenticità di qualsiasi
documento necessario all’attuazione del mandato d’arresto europeo viene
risolto con contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate, o se del caso,
con il coinvolgimento delle autorità centrali dei paesi membri.
(6) il Giudice Distrettuale può trasmettere in qualsiasi momento a qualsiasi
autorità giudiziaria emittente tutte le informazioni utili oltre alle informazioni
Richiesta di sequestro e confisca dei beni. 9. (1) il Giudice Distrettuale ha il
potere, oltre di trasmettere il mandato di cattura europeo, di chiedere
all’autorità giudiziaria dell’esecuzione il sequestro e la consegna dei beni che
possono essere usati come prova o che sono stati acquistati dal ricercato a
(2) tutti i diritti che il paese membro dell’esecuzione o terze parti hanno
acquisito sul bene di cui al paragrafo 1 sono preservati. Nel caso in cui tale
diritto esiste, il Giudice Distrettuale farà rientrare il bene senza onere per il
paese membro dell’esecuzione o per le terzi parti, il prima possibile non
appena le azioni giudiziarie saranno concluse.
Richiesta di rinuncia alle immunità e ai privilegi del ricercato. 10. Se il
ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di
esecuzione nello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria
dell'esecuzione può chiedere la rinuncia di quanto sopra. Se la revoca del
privilegio o dell'immunità compete un'autorità di un altro Stato o
organizzazione internazionale, il Giudice Distrettuale presenterà a tale
autorità una richiesta in tal senso, a cui sarà allegato il mandato d’arresto
PARTE III ESECUZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO
1. Autorità giudiziaria competente dell’esecuzione del mandato
d’arresto europeo, 11. (1) l’autorità giudiziaria competente a
ricevere il mandato d’arresto europeo, l’arresto e la detenzione del
ricercato, la presentazione del caso alle autorità giudiziarie
competenti e l’esecuzione della decisione sulla consegna o meno
a. il Giudice Distrettuale, nel cui territorio è stato rintracciato il
b. il Giudice Distrettuale di Nicosia, se il luogo di residenza o
il domicilio della persona non è conosciuto.
2. quando il ricercato acconsente alla consegna nel paese emittente,
l’autorità giudiziaria competente per l’emissione della decisione
sull’attuazione del mandato è il Giudice Distrettuale, nel cui
territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato.
3. quando il ricercato non acconsente alla consegna nel paese
emittente, l’autorità giudiziaria competente per l’emissione della
decisione sull’attuazione del mandato è il Tribunale Distrettuale,
nel cui territorio il ricercato è stato rintracciato o arrestato.
1. Esecuzione del Mandato d’arresto europeo. 12 (1) salve le disposizioni
degli articoli 13-15 del presente atto, il mandato d’arresto europeo si
a. il reato, per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo,
costituisce un reato, anche ai sensi della Legge penale Cipriota,
indipendentemente dalla sua classificazione legale. Nei casi in
cui l’atto costituisce un reato concernente tasse, dogana, imposte
e cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può
essere rifiutata in base al fatto che la legislazione Cipriota non
impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo
stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana
e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;
b. i tribunali del paese emittente hanno condannato il ricercato ad
pena detentiva o ad una misura di sicurezza di almeno quattro
2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle
condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e
indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati
seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in
detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza
privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
a. partecipazione a un'organizzazione criminale,
d. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
e. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
f. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
h. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari
delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26
luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari
j. falsificazione di monete, compresa la contraffazione
l. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di
specie animali protette e il traffico illecito di specie e di
m. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
n. omicidio volontario, lesioni personali gravi,
o. traffico illecito di organi e tessuti umani,
p. rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
r. furti organizzati o con l'uso di armi,
s. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
v. contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
w. falsificazione di atti amministrativi e traffico di
x. falsificazione di mezzi di pagamento,
y. traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
z. traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
dd. reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Casi in cui il mandato di cattura europeo è proibito. 13. (1) L’autorità
giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato d’arresto europeo rifiuta di
attuare il mandato d’arresto europeo nei seguenti casi:
a. se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia
nella Repubblica di Cipro, se questa era competente a perseguire
il reato secondo la propria legge penale;
b. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria
dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata
con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a
condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata
applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna
c. se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può
ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente
responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in
d. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di
giudicare la persona o di punirla per motivi di razza, religione,
origini etniche, nazionalità, lingua, orientamenti politici sessuali
e. Se la persona contro cui è stato emesso il mandato d’arresto
europeo, al fine di attuare una condanna a pena detentiva o ad
una misura di sicurezza, è un cittadino della repubblica cipriota e
Cipro si impegna ad attuare la condanna o la misura di sicurezza
in conformità con il proprio diritto penale;
f. Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo in vista di
un procedimento penale nei suoi confronti, è un cittadino della
Repubblica di Cipro, a meno che non viene assicurato che lui o
lei dopo essere stati ascoltati, per scontare la condanna a pena
detentiva o la misura di sicurezza inflittagli dallo Stato Membro
emittente, sarà nuovamente trasferito a Cipro.
Casi in cui l’attuazione del mandato d’arresto europeo può essere proibita.
14. (1) L’autorità giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato d’arresto
europeo rifiuta di attuare il mandato d’arresto europeo nei seguenti casi:
a. se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è
giudicata nella Repubblica di Cipro per lo stesso reato su cui
b. se le autorità cipriote hanno deciso o di non giudicare il reato
su cui si basa il mandato di cattura europeo o di fermare i
c. Se l’azione giudiziaria o la pena nei confronti del ricercato è
caduta in prescrizione secondo le leggi della Repubblica
Cipriota e il reato rientra nella giurisdizione delle autorità
giudiziarie Cipriote ai sensi del diritto penale del Paese.
d. se il ricercato è stato irrevocabilmente condannato per i reati,
per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo in un
Paese membro dell’Unione Europea, in questo modo sono
e. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità
giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata Ë
stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da
uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la
sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non
possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato
f. Se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che (i) dalla
legge penale Cipriota, sono considerati commessi in tutto o
in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo
territorio; oppure (ii) che sono stati commessi al di fuori del
territorio dello Stato membro emittente, se la legge Cipriota
non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al
g. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di
eseguire la condanna a pena detentiva o ad una misura di
sicurezza privativa della libertà, a condizione che il ricercato
risieda a Cipro, o sia un cittadino o un residente di Cipro, e
la repubblica di Cipro si impegna ad eseguire la condanna o
la misura di sicurezza i conformità al proprio diritto penale.
Garanzie da dare per l’attuazione del mandato d’arresto europeo. 15(1) Se il
mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena
o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata “in
absentia”, e se l'interessato non è stato citato personalmente ne altrimenti
informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia, l’attuazione del mandato d’arresto europeo da parte
dell’autorità giudiziaria competente può essere subordinata alla condizione
che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate
sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la
possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di
(2) Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è
punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita,
l'esecuzione di tale mandato da parte dell’autorità giudiziaria competente può
essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel
suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata o su richiesta
l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù
della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o
la misura in questione non siano eseguite.
(3) Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione
penale è cittadino o residente in Grecia, l’attuazione del mandato d’arresto
europeo da parte dell’autorità giudiziaria competente può essere subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata a Cipro
per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà
eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
Recepimento del Mandato d’arresto europeo 16. (1) quando l’autorità
centrale riceve il mandato d’arresto europeo che è stato emesso nel
formato previsto dalla legge, egli dispone l’arresto del ricercato.
(2) alla presentazione del certificato di cui sopra al giudice competente
unitamente al mandato d’arresto europeo, il giudice procede all’emissione
del mandato d’arresto europeo ai fini della presente Legge, a condizione
che vengano rispettate le condizioni inerenti l’emissione del mandato
(3) quando l’autorità che adotta il mandato d’arresto europeo non è
competente all’esecuzione del mandato, lo trasferisce all’autorità
competente e informa l’autorità giudiziaria in merito al mandato.
(4) (a) in casi di urgenza, l’autorità giudiziaria competente dello stato
dell’esecuzione può emettere un mandato d’arresto temporaneo del
ricercato per cui è stato emesso il mandato d’arresto europeo, e prima della
trasmissione, su richiesta, via posta, via elettronica o attraverso
l’Organizzazione Internazionale della polizia penale o con qualsiasi altro
mezzo, dello stato emittente del mandato.
(b) la richiesta per l’arresto temporaneo contiene e tratta il mandato di
cattura europeo e annuncia l’intenzione a procedere alla sua trasmissione.
(c) l’arresto temporaneo non supera i tre (3) giorni dalla data dell’arresto
(d) se il mandato d’arresto europeo è trasferito entro i termini di cui sopra,
si applicano le disposizioni della sezione 16, sottosezione dall’1 alla 3
(e) se il mandato d’arresto europeo non si riceve entro la data di cui sopra
(f) il rilascio non impedisce futuri arresti se il mandato di cattura europeo
Arresto e diritti del ricercato. 17. (1) quando il ricercato viene arrestato
sulla base del mandato s’arresto europeo, lui/lei viene portato entro venti
quattro ore di fronte il Giudice distrettuale, il quale dopo aver verificato le
informazioni del ricercato inerenti la sua identità, informa la persona sul
mandato di cattura europeo e sui suoi contenuti, sul diritto di essere
assistito da un consulente legale e da un interprete, nonché sulla possibilità
di acconsentire alla propria consegna allo stato membro emittente
(2) l’arrestato ha diritto o lui stesso o tramite il suo avvocato di chiedere e
ricevere le copie dei documenti a sue spese.
(3) attraverso l’emissione di una segnalazione nel Sistema d’Informazione
Schengen conformemente all’articolo 95 della Convenzione Schengen del
1985, che non costituisce ancora un mandato d’arresto europeo, è possibile
che l’arresto del ricercato avvenga su decisione emessa dal giudice
competente. La detenzione della persona ricercata può durare per un
periodo di venti giorni, entro il quale si deve ricevere il mandato d’arresto
europeo. Tale scadenza può essere prolungata dal Giudice Distrettuale per
motivi seri. Nel rispetto di tale proroga, il Giudice Distrettuale avverte
l’autorità giudiziaria emittente. In ogni caso, dopo il lasso di tempo di
quaranta giorni successivi all’arresto la persona ricercata deve essere
(4) se l’arrestato in conformità con quanto sopra citato dopo essere stato
interrogato sulle sue generalità, il Giudice prende la decisione definitiva
entro cinque (5) giorni, da quando ha ascoltato il ricercato o il suo
Detenzione del ricercato. 18(1) dopo l’arresto del ricercato e la verifica delle
sue generalità, il Giudice Distrettuale competente decide se il ricercato rimane
in stato d’arresto al fine di evitare che fugga o che sia rilasciato salvo
l’inflizione o meno di misure restrittive. Il Giudice Distrettuale può decidere il
rilascio provvisorio del ricercato e l’inflizione di misure restrittive
(2) le misure restrittive inflitte nei confronti del ricercato possono essere
sostituite dalla detenzione, in caso di pericolo di fuga della persona.
Consenso alla consegna. 19 (1). Se l’arrestato dichiara di acconsentire alla
consegna, e se del caso, la rinuncia a godere della regola della specialità di cui
alla sezione 36 della presente Legge deve essere data di fronte il Giudice
(2) il Giudice Distrettuale informa chiaramente il ricercato sulle conseguenze
del consenso alla consegna, della rinuncia alla regola della specialità, e del
suo diritto di apparire con il proprio avvocato difensore e con un interprete.
Inoltre il Giudice Distrettuale deve sottolineare l’irrevocabilità delle
(3) In merito alle informazioni di cui al precedente paragrafo e alle risposte
date dal ricercato, deve essere redatta una minuta. Se dopo aver ricevuto le
informazioni, il ricercato dichiara di voler procedere con le dichiarazioni, il
suo consenso e se necessario la rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente atto,
Mancato consenso alla consegna. 20 (1) se l’arrestato non acconsente alla
consegna, il giudice competente fissa il giorno dell’udienza.
(2) la persona in questione a il diritto di apparire in Tribunale con il proprio
avvocato difensore e con un interprete di sua scelta e, se non ne ha uno, la
persona in questione ha il diritto di chiedere la nomina di un avvocato
difensore da parte del giudice competente.
Decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo. 21 (1) la decisione
sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo viene emessa entro la scadenza
di cui alla sezione 23 della presente Legge.
2. Se l’autorità giudiziaria che decide sull’attuazione del mandato
ritiene che le informazioni comunicatele dallo Stato membro
emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla
consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari
attraverso l’Autorità Centrale, necessarie segnatamente in relazione
alle sezioni 4, 13 e 15 e può stabilire un termine per la ricezione delle
stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati alla
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia saranno verbalizzati.
Decisione in caso di concorso di richieste
1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto
europeo nei confronti della stessa persona, il competente giudic
distrettuale decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito,
tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità
relativa e del luogo in cui Ë avvenuto il reato, delle date rispettive di
emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i
mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione
di una pena o misura privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza
all'Eurojust (1) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una
richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente
autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di
arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di
tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di
quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli
Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte
Termini della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo
1. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la
decisione definitiva da parte del competente giudice distrettuale
sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa
entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.
2. Nei casi in cui la persona non acconsente alla consegna, la
decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo
dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
3. In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere
eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 1 o 2, l'autorità giudiziaria
davanti alla quale è il caso, ne informa immediatamente, attraverso
l’autorità centrale, l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi.
In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
4. quando in circostanze eccezionali l’autorità giudiziaria che decide
in merito all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, inclusa la
Corte Suprema in caso di appello, non può rispettare i termini di cui
alla presente sotto-sezione, deve informare Eurojust, adducendo
24. In caso di non consenso del ricercato il Procuratore Generale della
Repubblica di Cipro avrà il diritto di presentare un appello da vanti
alla Corte suprema contro la decisione finale del giudice competente,
entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della decisione.
2. La corte suprema deciderà entro 8 giorni dopo che l’appello è stato
depositato. Il ricercato sarà convocato a rendere conto davanti al
Cancelliere della Corte suprema, in persona o tramite il suo avvocato
autorizzato, entro 24 ore prima dell’udienza.
Udienza o trasferimento provvisorio del ricercato fino all’adozione
della decisione sull’esecuzione del mandato europeo
25. Se il mandato d'arresto europeo Ë stato emesso per esercitare
un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione
a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi delle
b) accettare il trasferimento temporaneo del ricercato allo stato
emittente il mandato in accordo con le sottosezioni 4 e 5 di questa
2. L'audizione della persona ricercata è effettuata dal giudice che ha
giurisdizione territoriale, assistita da un'altra persona designata
conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità
Cap 155 3. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla
legislazione di procedura penale in relazione alle capacità del ricercato
a questo punto, e le condizioni determinate di comune accordo
dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria
4. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono
definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
5. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare
nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la
riguardano nel quadro della procedura di consegna.
26 (1). Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di
giurisdizione o di esecuzione sotto la legislazione cipriota, il termine
di cui alla sezione 23 comincia a decorrere solo se e a partire dal
giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione Ë stata informata del
fatto che tale privilegio o immunità è revocato.
2. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità
della Repubblica di Cipro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le
inoltra alla procura generale della Repubblica di Cipro in vista
dell’adozione di misure appropriate in relazione al rilascio
dopo l’adozione di una decisione da parte della procura
Generale della Repubblica di Cipro, questa informerà le competenti
(b) in caso di conoscenza del rilascio di un privilegio o immunità, la
procedura di consegna sarà istituita verso la persona ricercata in
27 (1) qualora il ricercato sia stato estradato nello Stato cipriota da
uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità
contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione.
Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per
chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è
stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato
membro emittente. cominciano a decorrere. In attesa della decisione
dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di
esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali
La scadenza di cui alla sezione 23 non decorrerà finché la sezione
23 non decorrerà dal giorno in cui questa regola di specialità cessa di
28. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente
all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito
Termine per la consegna della persona ricercata
29 (1). Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata
tra le autorità interessate. Egli è consegnato al più tardi entro dieci
giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato
d'arresto europeo.durante la consegna tutte le informazioni relative
alla durata della detenzione del ricercato nel quadro della procedurali
esecuzione del mandato d’arresto europeo sarà inoltrata all’autorità
competente dello Stato emittente il mandato.
2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui alla
Sezione 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati
membri, alla richiesta dell'autorità Centrale, formulata in forma scritta,
il giudice dell'autorità giudiziaria emittente concordano una nuova
data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci
giorni successivi alla nuova data concordata.
3. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente
differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide
ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la
vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene
eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. Il giudice alla
richiesta formulata per iscritto dall’Autorità Centrale,informerà
l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la
consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni
4. Allo scadere dei termini previsti ,se
la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.
Qualora su di essa pendessero delle misure restrittive, queste saranno
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso
l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del
ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento
penale nella Repubblica di Cipro o, se è già stato condannato, affinché
possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso
2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione
può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il
ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente.
Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per
tutte le autorità dello Stato membro emittente.
1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della
legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o
di sua iniziativa, confisca e consegna beni che possono essere
necessari come prova, ovvero sono stati acquisiti dal ricercato a
2. I beni sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non
può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni sono passibili di sequestro o confisca nella Repubblica di
Cipro, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad
un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente
bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a
condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni acquisiti dalla
Termini di transito attraverso il territorio della Repubblica di Cipro
1. Ciascuno Stato membro consente, il transito
attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato
ad un altro Stato Membro, col permesso delle autorità competenti
previsto nella Sezione 33 di questa Legge, alla richiesta dell’autorità
Nella richiesta di transito relativa al ricercato, saranno previste le
a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato
b) l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
c) la natura e la qualificazione giuridica del reato;
d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di
un'azione penale è cittadino o residente a Cipro, il transito può essere
subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata,
sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la
misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di
un'azione penale è cittadino, il transito può essere rifiutato
dall’autorità competente, alla condizione che la persona, dopo essere
stata ascoltata, sia rinviata nella Repubblica di Cipro per scontarvi la
pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro
emittente. Se la persona risiede nella Repubblica di Cipro, il suo
transito può essere soggetto alle condizioni di cui sopra.
se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un
Terzo Stato ad uno Stato Membro sarà applicata mutatis mutandis. In
questo caso l’espressione ‘mandato d’arresto europeo’ avrà il
significato di ‘richiesta di estradizione’.
in caso di trasporto aereo non si applica nel caso avvenga un
atterraggio imprevisto. Comunque se dovesse avvenire un atterraggio
imprevisto, lo Stato Membro emittente del mandato alle autorità
competenti della Repubblica di Cipro le informazioni di cui alla
L’autorità Centrale competente per la ricezione delle richieste di
transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza
3. La richiesta di transito e le informazioni di cui alla sottosezione 2
della sezione 32 possono essere trasmesse all'autorità competente con
qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.
Richiesta di transito di un’autorità cipriota
L’autorità centrale farà richiesta per il transito di un ricercato
attraverso il territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea
all’autorità competente di quello Stato, se ciò è imposto per la sua
consegna a Cipro. In questa richiesta, le informazioni di cui alla
sottosezione 2 sezione 32 di questa legge saranno incluse.
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di
35. Lo Stato membro emittente detrae il periodo complessivo
di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo
nel quadro della procedura di consegna alle competenti autorità
cipriote, sarà detratto dalla durata totale della detenzione che dovrà
essere scontata a Cipro in seguito alla condanna a una pena o a una
misura di sicurezza privative della libertà regola di specialità la
persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o
altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla
consegna diversi da quello per cui è stato emesso il mandato d’arresto
36. Regola della Specialità. (1) la persona ricercata che è stata
consegnata alle autorità cipriote non può essere né giudicata né
condannata o privata da qualsiasi mezzo della sua libertà, per un reato
commesso prima della sua consegna e differente da quello sulla basa
del quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.
(2). Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha
lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei
45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto
b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della
c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura
d) qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non
implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria,
anche se può restringere la sua libertà personale;
e) qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità
f) qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia
espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità
rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia
raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro
emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di
quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha
espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle
conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita
g) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la
persona dia il suo assenso in conformità della sottosezione 4 di questa
3. La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria
dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui alla sezione 4
sottosezione 1 di questa legge nonché di una traduzione, come
previsto dalla sottosezione 3 della stessa sezione.
4. se il consenso dell’autorità giudiziaria cipriota ha deciso
l’esecuzione del mandato per un procedimento, la sentenza o
detenzione della persona consegnata nello Stato emittente il
mandato per un reato diverso commesso prime dell’emissione del
mandato d’arresto europeo, la suddetta autorità giudiziaria
prenderà una decisione entro 30 giorni, dopo la ricezione della
richiesta, la traduzione e le informazioni previste nella sezione 4 di
questa Legge. Il consenso verrà dato se il reato per cui è
consegnato è esso stesso soggetto a consegna in accordo con la
Sezione 12 di questa legge. L’autorità giudiziaria può rifiutare di
acconsentire se per i motivi di cui alla sezione 14 di questa legge.
Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un
mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza
l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro
diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato
d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei
a) quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha
lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei
45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatt
b) qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la
persona dia il suo assenso in conformità del allorché il ricercato non
beneficia della regola della specialità, in conformità alla sezione 36
sottosezioni 2 (a), (e) e g di questa legge.
c) qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un
mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità
giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in
conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in
modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con
piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha
diritto ad essere assistita da un consulente legale e da un’interprete.
La richiesta di assenso presentata dall'autorità giudiziaria
dell'esecuzione,qualora fosse richiesta, verrà fornita dall’ autorità
Centrale, che ne farà richiesta all’autorità di cui sopra, corredata delle
informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1 di questa legge
nonché di una traduzione, come previsto dalla sottosezione 3 della
se il consenso dell’autorità giudiziaria cipriota ha deciso l’esecuzione
del mandato per un procedimento, la sentenza o detenzione della
persona consegnata nello Stato emittente il mandato per un reato
diverso commesso prime dell’emissione del mandato d’arresto
europeo, la suddetta autorità giudiziaria prenderà una decisione entro
30 giorni, dopo la ricezione della richiesta, la traduzione e le
informazioni previste nella sezione 4 di questa Legge. Il consenso
verrà dato se il reato per cui è consegnato è esso stesso soggetto a
consegna in accordo con la Sezione 12 di questa legge. L’autorità
giudiziaria può rifiutare di acconsentire se per i motivi di cui alla
Conseguente estradizione ad un terzo Stato.
(1) una persona che è stata consegnata alle autorità Cipriote
nell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, non verrà estradata
in un terzo paese, senza il consenso dell’autorità competente dello
(2) Se il mandato d’arresto europeo è eseguito dall’autorità giudiziaria il
consenso alla successiva estradizione del ricercato in un terzo Stato
verrà dato in conformità con i provvedimenti delle convenzioni in
vigore per Cipro e in accordo con le leggi interne.
La corte Suprema appronterà una regolamentazione procedurale per l
migliore esecuzione dei provvedimenti di questa legge.
Le spese sostenute sul territorio di Cipro per l'esecuzione del mandato
d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro. Tutte le altre
spese sono a carico dello Stato membro emittente.
1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Repubblica Cipro
e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro
sostituiscono, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni
seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli
a) convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il
relativo protocollo addizionale del 15 ottobre Consegna di beni 1975,
il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la
convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio
1977 per la parte concernente l'estradizione;
c) convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra
gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995;
d) convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del 27 settembre 1996;
e) titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Le richieste di estradizione ricevute anteriormente a questa legge
continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in
materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dall’entrata in
vigore di questa legge saranno soggette alle norme adottate dagli Stati
membri conformemente alla presente decisione quadro.
Se i provvedimenti importanti dell’Accordo di Schengen diventa
applicabile alla Repubblica di Cipro e finché il sistema di
informazione Schengen fintanto che il SIS sarà in grado di trasmettere
tutte le informazioni di cui alla sezione 4 sottosezione 1, la
segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del
ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità
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