La previdenza forense - maggio-agosto 2011 - n. 2 - giurisprudenza previdenziale - il contenzioso in merito alla polizza sanitaria di cassa forense

GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
sendo già iscritti alla Cassa. Il ragionamento è argomentato in messo che chi si è iscritto alla Cassa quando aveva il patrocinio può mantenere la iscrizione anche dopo la scadenza, cosa viete- «È giusto che la Cassa Avvocati permetta al praticante abilitato rebbe di conservare tale iscrizione a tempo indeterminato? Si d’iscriversi durante questi sei anni in esame favorendolo al punto: creerebbe così una fascia di professionisti–non professionisti, abi- 1) di non richiedere alcuna prova d’esercizio continuativo della litati a fatturare, a farsi una posizione contributiva, e infine ad ac- professione (con la conseguenza che non è nemmeno necessaria creditarsi sotto tale profilo come professionisti. Proprio quei “mi- niavvocati a vita” che non è giusto incentivare. 2) d’iscriversi addirittura con retrodatazione dal primo giorno Giuliano Berti Arnoaldi Veli
d’abilitazione al patrocinio (la domanda d’iscrizione alla Cas-sa Avvocati può, a richiesta, retroagire i propri effetti al primoanno di abilitazione al patrocinio versando i contributi dovutimaggiorati degli interessi che verranno richiesti in pagamento Il contenzioso in merito
dopo la delibera di iscrizione con possibilità di rateizzarli in un alla polizza sanitaria
3) permettendogli anche di riscattare gli anni di praticantato e del di Cassa Forense
corso di laurea (tale possibilità, disciplinata dall’art. 24, l.
11.2.1992, n. 141, permane in ogni momento anche in avvenire:non è pertanto limitata alla prima iscrizione alla Cassa), e poi
TAR LAZIO 14 FEBBRAIO 2011
che alla fine intervenga con un provvedimento di cancellazioned’ufficio?». Assicurazioni Generali - Avv.ti Cardi e Caccioppo-
Secondo questa tesi, non sarebbe giusto il sistema vigente nel qua- li/Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Fo-
le il praticante non più abilitato viene cancellato d’ufficio, ed è co- rense - Avv. Clarizia/Unisalute - Avv. Andrea Man-
stretto a versare i propri contributi alla Gestione autonoma del- zi e Ribolzi - Pres. Sez. III quater.
l’INPS, che con l’attuale sistema non sono neppure suscettibili diricongiunzione. Il risultato finale sarebbe in concreto quello di in-centivare la evasione fiscale. Ove il bando di gara d’appalto preveda la possibi-
È questa nella sostanza la tematica che viene affrontata dalla sen- lità per la stazione appaltante di stralciare parte
tenza del Tribunale di Lanciano, cui si era rivolto un collega che dell’oggetto della procedura e l’appaltatore non
si era visto negare dalla Cassa la iscrizione per il periodo nel qua- abbia impugnato immediatamente la lex specialis
le aveva perduto il patrocinio dopo i sei anni prescritti. viene meno il successivo interesse al ricorso ove lo
Il Tribunale di Lanciano gli ha dato torto, sulla base del dato nor-mativo letterale, non equivoco, che consente l’iscrizione (facolta- stralcio sia stato effettuato perché la lesione che le-
tiva) alla Cassa quando si è praticanti solo in relazione al posses- gittima al ricorso deve essere contraddistinta dai
so del patrocinio, e dunque solo fino a che perduri la facoltà di pa- caratteri della immediatezza, della concretezza e
trocinare. Gli argomenti adducibili in contrario (il fatto che il si- dell’attualità.
stema consenta di retrodatare la iscrizione, o riscattare gli anni dilaurea) non provano nulla, o meglio provano troppo. La retrodata-zione ed il riscatto hanno funzioni e finalità diverse dalla iscrizio- Sul ricorso numero di registro generale 10187 del ne correlata all’esercizio professionale effettivo. E comunque si possono riscattare gli anni del corso di laurea secondo la sua du- Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rata ordinaria, non gli anni fuori corso. Chi ci mette dieci anni a rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti laurearsi, poniamo, non può certo riscattarne dieci, a fini previ- Enzo Cardi, Marcello Cardi e Francesco Caccioppoli, denziali.
Si torna, circolarmente, al punto vero della questione: che è quel-
con domicilio eletto presso lo Studio legale Cardi in lo dell’esercizio professionale senza titolo. La Cassazione, pur non accogliendo la tesi rigorosa dell’Ordine diVerona, lo ha detto chiaramente. Si può continuare a rimanere iscritti alla pratica anche dopo la scadenza dei sei anni, e dopo Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avere conseguito la compiuta pratica: ma solo per «svolgere una in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato attività di ausilio e di apprendimento sotto il controllo continuo di e difeso dall’Avv. Angelo Clarizia, con domicilio elet- chi sia iscritto nell’albo». Oltre questi confini, si entra nella sfera to presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotil- dell’illecito, disciplinare se non penale.
Se dunque si accogliesse la tesi del ricorrente, si aprirebbe uno
spiraglio all’esercizio abusivo. Certo non era questo il caso af-frontato; ma il principio propugnato varrebbe a fornire argomen- nei confonti di
ti ad una prassi contraria alla legge. Perché poi, una volta am- Unisalute S.p.A., in persona del legale rappresentante GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Manzi e sta, poiché la Cassa resistente avrebbe dovuto esclu- Ettore Ribolzi, con domicilio presso il primo in Roma, dere dalla procedura la controinteressata, in quanto aveva presentato una prima offerta in aumento, o inalternativa avrebbe dovuto estendere la rinegozia- per l’annullamento
della delibera del 21.10.10 con la quale è stato aggiu- 2. violazione degli artt. 2, 11, 57 d.lgs. n. 163 del
dicato alla società controinteressata il servizio della 2006, nonché dei principi che regolano le gare pub- polizza grandi interventi chirurgici e gravi eventi mor- bliche, quali l’economicità, l’efficacia, la correttez- bosi a favore di tutti gli avvocati, praticanti e pensio- za, la libera concorrenza, la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e degli artt. 2 e 3 della lettera di invito e degli artt. 3, 4 e 9 del ca- Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cassa Na- pitolato speciale, del principio di cui all’art. 97 Co- zionale di Previdenza e Assistenza Forense e di Soc.
st. ed il vizio di eccesso di potere per sviamento; 3. violazione del principio di unicità dell’offerta, degli
artt. 11, comma 6 e 83, d.lgs. n. 163 del 2006, vio- lazione della lettera di invito e del capitolato spe- Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio ciale, nonché eccesso di potere per ingiustizia ma- 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le par- nifesta, in ragione della non frazionabilità del lotto.
ti i difensori come specificato nel verbale; Si costituiva la Cassa Nazionale di Previdenza e Assi- Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto se- stenza Forense la quale, dopo aver premesso che il bando di gara al punto VI.3 prevedeva espressamenteche la Cassa si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero Con il ricorso in epigrafe, l’istante, premesso che la di stralciare parti dell’appalto al momento dell’aggiu- Cassa resistente, in vista della scadenza della polizza dicazione ovvero dell’esecuzione dello stesso, eccepi- sanitaria, con bando del 27 febbraio 2010, aveva in- va l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza detto una procedura ristretta per l’affidamento trienna- dell’interesse qualificato a contestare le fasi della pro- le di un lotto unico avente ad oggetto la «Convenzione cedura selettiva. Chiedeva, altresì, in ogni caso, il ri- per la polizza di tutela sanitaria grandi interventi chi- rurgici e gravi eventi morbosi a favore di tutti gli iscrit- Si costituiva, anche, la controinteressata, insistendo ti alla Cassa di previdenza e assistenza forense con estensione ai familiari e Convenzione assicurativa in- Osserva il Collegio, in via preliminare, che la giuri- tegrativa» esponeva di aver dichiarato, con nota del sprudenza amministrativa ha pacificamente affermato 7.9.2010, di non poter presentare l’offerta in quanto le che «la lesione dell’interesse che legittima al ricorso modifiche normative ed economiche da apportare sa- deve essere caratterizzata dai caratteri dell’immedia- rebbero state di natura sostanziale ed in contrasto con tezza, della concretezza e dell’attualità e, cioè, essere quanto prescritto per la presentazione di un’offerta va- una conseguenza diretta ed immediata del provvedi- lida, dando la disponibilità ad ulteriori trattative.
mento lesivo e dell’assetto di interessi con esso intro- Esponeva che, con il provvedimento impugnato, la Cas- dotto, deve essere concreta e non meramente potenzia- sa aveva aggiudicato la polizza base e la sua estensione, le e sussistere già al momento della proposizione del stralciando l’affidamento della polizza integrativa.
ricorso e persistere al momento della decisione su di L’istante, dunque, impugnava il provvedimento sopra esso» (cfr. la decisione dell’Adunanza Plenaria men- zionata anche dalla difesa della resistente, 29 gennaio 1. violazione dell’art. 57, comma secondo, lett. A),
2003, n. 1). Orbene, nella specie è lo stesso ricorrente d.lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 11, d.lgs. n. 163 cit., che assume in ricorso di non aver ritenuto convenien- violazione della par condicio, nonché degli artt. 3, 4 te la presentazione dell’offerta. Sicché un interesse e 9 del capitolato speciale e dell’art. 97 Cost. ed ec- qualificato sarebbe stato identificabile nelle due diffe- cesso di potere per sviamento e ingiustizia manife- renti ipotesi di immediata impugnazione della lex spe- GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
cialis, ove impeditiva della partecipazione alla proce- La sentenza è passata in giudicato. dura selettiva (circostanza, questa, smentita dalla ri- Il TAR del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso pro- corrente anche in sede di discussione orale della cau- posto dalle Assicurazioni Generali S.p.A. perché «la lesione del-l’interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dal sa) ovvero di presentazione di un’offerta e successiva carattere dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità e, impugnazione degli atti della procedura asseritamente cioè, essere una conseguenza diretta e immediata del provvedi- compiuti in contrasto con le regole della gara e la nor- mento lesivo e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve es- sere concreta e non meramente potenziale e sussistere già al mo- Non può intravedersi, invece, alcuna posizione di inte- mento della proposizione del ricorso e persistere al momento del- resse differenziata rispetto al “quisque de populo” nel la decisione su di esso».
Il fatto è piuttosto semplice.
caso in esame, in cui è stata rivendicata dalla stessa ri- La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense pubblica- corrente la autonoma decisione di non partecipare alla va il bando di gara per il servizio della polizza grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi a favore di tutti gli avvocati, pra- Né può invocarsi un interesse strumentale alla ripeti- ticanti e pensionati iscritti a Cassa Forense e polizza integrativa. zione della gara a seguito della decisione della Cassa di Il bando di gara, al punto 6.3, prevedeva espressamente che laCassa si riservava a suo insindacabile giudizio di non procedere stralciare parte dell’oggetto della procedura, poiché ta- all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di stralciare parti dell’ap- le possibilità – in quanto prevista nel bando – era ne- palto al momento dell’aggiudicazione ovvero dell’esecuzione del- cessariamente a conoscenza della ricorrente già al mo- mento della assunzione della decisione di non presen- Ora è accaduto che la gara è andata deserta. In esito a ciò, e in tare alcuna offerta. Del resto la giurisprudenza ammi- conformità al punto 6.3 del bando di gara, la Cassa Nazionale di nistrativa ha avuto modo di chiarire, di recente, (cfr.
Previdenza e Assistenza Forense stralciava parte dell’appalto (po-lizza integrativa) indicendo una procedura ristretta per l’affida- C.d.S., Sez. IV, 12.01.2011, n. 127) che una eccessiva mento triennale di un lotto unico avente a oggetto la convenzione dilatazione della nota nozione di interesse strumentale, per la polizza di tutela sanitaria grandi interventi chirurgici e gra- non può essere condivisa in quanto suscettibile di apri- vi eventi morbosi a favore di tutti gli iscritti alla Cassa di Previ- re la via a una sorta di legitimatio generalis, non di- denza e Assistenza Forense con estensione ai familiari. stinguibile dalla generica aspirazione di qualsiasi ope- Con nota del 7.9.2010 le Assicurazioni Generali S.p.A. comunica- ratore del mercato alla rinnovazione ex novo di una vano di non poter presentare l’offerta in quanto le modifiche nor-mative ed economiche da apportare sarebbero state di natura so- procedura selettiva alla quale sia rimasto estraneo.
stanziale e in contrasto con quanto prescritto per la presentazione Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense procedeva Le spese seguono la soccombenza nella misura indica- oltre e le Assicurazioni Generali S.p.A. impugnavano la delibera del 21.10.2010 con la quale era stato aggiudicato a UnisaluteSpA, società controinteressata, il servizio della polizza grandi in- terventi chirurgici e gravi eventi morbosi a favore di tutti gli av- Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in vocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa Forense. epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condan- Il TAR del Lazio, correttamente, ha dichiarato inammissibile il ri-corso per la mancata impugnazione del bando di gara. na la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, La sentenza del TAR Lazio richiama quanto statuito dal Consiglio determinate in euro 3.000,00 (tremila/00) da dividersi di Stato in adunanza plenaria con l’ormai nota sentenza tra la resistente e la controinteressata in parti eguali.
29.1.2003, n. 1 con la quale si è affermato che «la lesione subita Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’auto- dall’interesse sostanziale del ricorrente e in conseguenza della quale egli agisce in giudizio deve, in linea di stretta conseguenzia-lità, essere contrassegnata dai caratteri dell’immediatezza, della concretezza e dell’attualità. La lesione deve, cioè, costituire una Il contenzioso in merito alla polizza sanitaria di Cassa Forense
conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell’ammini- Con la sentenza qui commentata il TAR per il Lazio ha dichiarato strazione e dell’assetto di interessi con esso introdotto, deve esse- l’inammissibilità del ricorso proposto dalle Assicurazioni Genera- re concreta e non meramente potenziale e deve persistere al mo- li S.p.A. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assi- mento della decisione del ricorso. Applicando tali principi conso- stenza Forense la quale, con il provvedimento impugnato, aveva lidati al problema riguardante l’identificazione del momento della aggiudicato la polizza base e la sua estensione, stralciando l’affi- tempestiva impugnazione degli atti generali, è stato così afferma- damento della polizza integrativa, con procedura ristretta, a Uni- to con indirizzo giurisprudenziale ormai risalente, secondo il qua- le i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno, nor- GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE
malmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno appli- Ma nel caso di specie il bando non è stato impugnato e del tutto cazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in con- corretto è stato il comportamento della Cassa Nazionale di Previ- creto il soggetto leso dal provvedimento, e a rendere attuale e con- creta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato». La giurisprudenza amministrativa è perfettamente in linea con il Quando però – com’è andata nel caso di specie – il bando di ga- pronunciamento della Corte di Giustizia nella causa C-327/00. ra o di concorso, o la lettera di invito, normalmente impugnabili L’interpretazione offerta da ultimo dal TAR Lazio, con riferimento con l’atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, all’impugnazione dei bandi di gara, riafferma quindi la regola che siano da considerarsi immediatamente impugnabili perché con- impone l’impugnazione immediata, a pena di decadenza, della lex tengono clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla specialis, quando sia stata avvertita come pregiudizievole per l’a- selezione ebbene allora, in tale ipotesi, la clausola del bando o spirante concorrente fin dalla sua emanazione. E le Generali spa della lettera di invito, precludendo essa stessa la partecipazione nel giudizio hanno confessato di aver sin da allora avvertito sif- dell’interessato alla procedura concorsuale, appare idonea a ge- nerare una lesione immediata, diretta ed attuale, nella situazione Ciò è pienamente conforme all’esigenza di effettività perché pone il soggettiva dell’interessato ed a suscitare, di conseguenza, un inte- soggetto nelle condizioni di comprendere il pregiudizio provocatogli resse immediato all’impugnazione dal momento che l’interesse al- da un atto amministrativo ed al tempo stesso salvaguardando anche l’impugnazione sorge al momento della lesione. l’interesse alla certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico. Nel caso di specie le Assicurazioni Generali S.p.A. erano a cono- Così chiariti i termini della questione in punto di fatto e di diritto scenza del bando e della possibilità per la Cassa di non procede- non è dato comprendere il comportamento delle Assicurazioni Ge- re all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di stralciare parti del- nerali spa che hanno dato vita ad un contenzioso tanto inutile l’appalto al momento dell’aggiudicazione ovvero dell’esecuzionedello stesso. quanto dannoso perché in grado di mettere in discussione i rap- Ne consegue che le Assicurazioni Generali S.p.A. avrebbero dovu- porti sempre buoni intercorsi con Cassa Forense la quale si è com- to impugnare siffatta clausola del bando di gara perché solo in tal portata nella vicenda della polizza sanitaria esattamente nei ter- caso sarebbe stato identificabile un interesse qualificato siccome mini puntuali indicati nel bando e cogniti alle controparti. impeditivo della partecipazione alla procedura selettiva. Paolo Rosa

Source: http://www.cassaforense.it/Cassafor/RivisteCassa/LaPrevidenzaForense/PrevForense/Anno2011/Num2/giurisprevid04_2_2011.pdf

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