Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 2007/2145(INI) PROGETTO DI RELAZIONE
sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2007 (2007/2145(INI))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2007 (2007/2145(INI))
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la Carta) del 7
dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007,
– visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l'obiettivo di sviluppare l'Unione
quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché quello di applicare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti fondamentali e Stato di diritto,
– viste le innovazioni in merito alle quali, il 13 dicembre 2007, i governi degli Stati membri
hanno espresso il proprio accordo, sottoscrivendo il trattato di Lisbona, e tra cui spiccano l'attribuzione di un carattere giuridicamente vincolante alla Carta e l'obbligo di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine lio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
– visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamAgenzia),
– viste le relazioni dell'Agenzia e dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e
xenofobia e quelle delle organizzazioni non governative (ONG) interessate,
– viste le decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei
– viste le relazioni annuali sulla situazione dei diritti fondamentali in seno all'Unione
europea elaborate dalle reti di esperti indipendenti dell'Unione europea,
– viste le relazioni degli organi del Consiglio d'Europa, segnatamente le relazioni sulla
situazione dei diritti dell'uomo dell'Assemblea parlamentare e del Commissario per i diritti dell'uomo,
– viste le sue risoluzioni nel settore dei diritti fondamentali e dei diritti dell'uomo,
– vista la serie di riunioni pubbliche e di scambi di opinioni organizzata in preparazione
della presente risoluzione dalla sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, segnatamente l'8 ottobre 2007 con i giudici delle corti costituzionali e
1 GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22. 2 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16. 3 GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
supreme, e il 19 maggio 2008 con il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il
parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0000/2008),
A. considerando che, ai sensi dell'articolo 6 del trattato UE, l'Unione europea è fondata su
una comunità di valori e sul rispetto dei diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e derivanti dalle tradizioni costituzionali che sono comuni agli Stati membri,
B. considerando che il Parlamento europeo, nella sua qualità di rappresentante direttamente
eletto dei cittadini dell'Unione, crede nella sua importante responsabilità quanto alla realizzazione di tali principi, segnatamente in considerazione del fatto che, allo stato attuale dei trattati, il diritto di ricorso individuale dinanzi alle giurisdizioni comunitarie resta molto limitato,
C. considerando che l'istituzione di una procedura di controllo della compatibilità delle
proposte legislative con la Carta è una delle conseguenze necessarie della sua adozione il 7 dicembre 2000, come riconosciuto dalla Commissione che, nel 2001, ha definito disposizioni in materia, e come ribadito dallo stesso Parlamento nella sua risoluzione del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso,
D. considerando che nel trattato di Lisbona soggetto a ratifica si fa esplicito riferimento alla
Carta, cui viene conferito lo stesso valore giuridico dei trattati,
E. considerando che, ove la Carta venisse inglobata nel diritto primario dell'Unione, i diritti
che vi sono definiti acquisirebbero un potere vincolante mediante il diritto derivato che li attuerà,
F. considerando che la Carta, indipendentemente dal suo statuto giuridico, è diventata nel
corso degli anni una fonte d'ispirazione nella giurisprudenza delle giurisdizioni europee, come il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia delle comunità europee, la Corte europea dei diritti dell'uomo e numerose Corti costituzionali,
G. considerando che una vera "cultura dei diritti fondamentali" nell'Unione richiede lo
sviluppo di un sistema globale di controllo di tali diritti che comprenda il Consiglio e le decisioni adottate nel quadro della cooperazione intergovernativa, poiché la protezione dei diritti fondamentali non consiste esclusivamente in un rispetto formale delle norme ma soprattutto nella loro attiva promozione e nell'intervento nei casi di violazione o di misure insoddisfacenti da parte degli Stati membri,
Introduzione
1. ritiene che l'efficace protezione e la promozione dei diritti fondamentali costituisca il
fondamento della democrazia in Europa e una condizione essenziale per il consolidamento dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia;
2. deplora che gli Stati membri continuino a sottrarsi ad un controllo a livello europeo delle
proprie politiche e pratiche in materia di diritti dell'uomo e cerchino di limitare la protezione di tali diritti ad un quadro puramente interno, recando così pregiudizio al ruolo attivo di difesa dei diritti dell'uomo svolto dall'Unione europea nel mondo e compromettendo la credibilità della politica estera dell'Unione europea in materia di difesa dei diritti fondamentali;
3. ricorda che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, la
Corte di giustizia europea ha il compito di far rispettare i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma anche da altri strumenti del diritto internazionale;
4. sottolinea che se le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri possono essere
utilizzate come fonte d'ispirazione dalla Corte di giustizia nell'elaborazione della propria giurisprudenza in materia di diritti fondamentali, gli Stati membri non possono ridurre il livello delle garanzie offerte nelle proprie costituzioni in merito a determinati diritti con il pretesto che la Carta offre in materia un livello di protezione ad esse inferiore;
5. esprime compiacimento per l'articolo 53 della Carta che permette alla Corte di giustizia
europea di approfondire la propria giurisprudenza in materia di diritti fondamentali, conferendo loro un fondamento giuridico, elemento essenziale nella prospettiva dello sviluppo del diritto europeo;
Raccomandazioni generali
6. ritiene che l'attuazione dei diritti fondamentali debba essere un obiettivo di tutte le
politiche europee; ritiene che, a tal fine, le istituzioni dell'Unione europea dovrebbero promuoverli attivamente, tutelarli e tenerne pienamente conto in fase di elaborazione e adozione della legislazione;
7. esprime compiacimento per la creazione dell'Agenzia che costituisce un primo passo per
soddisfare le richieste del Parlamento quanto all'istituzione di un quadro normativo e istituzionale integrato, destinato a rendere efficace la Carta e a garantire la conformità con il sistema istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; ricorda, tuttavia, che la relazione annuale generale sui diritti dell'uomo, realizzata dalla Rete europea di esperti indipendenti in materia di diritti dell'uomo, pubblicata sino al 2005, prendeva in esame l'applicazione dell'insieme dei diritti riconosciuti dalla Carta in ciascuno degli Stati membri: esprime, dunque, preoccupazione per il fatto che il mandato limitato dell'Agenzia e la dissoluzione della Rete possano escludere dal campo dell'indagine sistematica tutta una serie di settori importanti della politica dei diritti dell'uomo in Europa, segnatamente le politiche antiterroristiche, il maltrattamento e l'uso della forza da parte della polizia, il diritto ad un processo giusto, la violenza contro le donne e il traffico di esseri umani;
8. sottolinea, per quanto riguarda il mandato limitato dell'Agenzia, che le questioni relative
ai diritti dell'uomo non possono essere artificialmente separate in termini di settori di primo, secondo o terzo pilastro, come gli Stati membri hanno scelto di definire il campo delle competenze dell'Unione europea, poiché i diritti fondamentali costituiscono un insieme indivisibile e sono interdipendenti; ritiene, quindi, necessario che la Commissione
ed il Consiglio, in collaborazione con l'Agenzia, abbiano innanzitutto un panorama delle preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo negli Stati membri oltre al quadro strettamente europeo e senza limitarsi ai temi di attualità dell'Unione europea, né ai suoi strumenti giuridici e politici specifici, individuando i problemi ricorrenti e attuali in materia di diritti dell'uomo negli Stati membri e tenendo presente tutti i meccanismi esistenti sul piano internazionale ed europeo;
9. chiede alla Commissione e al Consiglio di utilizzare l'informazione resa disponibile dal
seguito dato nell'ambito dell'Unione europea dall'Agenzia, dal Consiglio d'Europa, dagli organi di controllo delle Nazioni Unite, degli istituti nazionali dei diritti dell'uomo e dalle ONG e di metterla in pratica con azioni correttrici o in un quadro giuridico preventivo;
10. si riserva di garantire il seguito da dare all'attività dell'Agenzia in ambito UE e di trattare
le questioni collegate ai diritti dell'uomo che non rientrano tra le competenze dell'Agenzia e chiede alla Commissione di fare lo stesso, in conformità del suo ruolo di custode dei trattati;
11. chiede al Consiglio di integrare nelle sue future Relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel
mondo, oltre all'analisi della situazione del mondo, anche quella di ogni Stato membro; ritiene che una tale analisi congiunta metterebbe in evidenza l'impegno equivalente dell'Unione per la protezione dei diritti dell'uomo sia all'interno che all'esterno delle sue frontiere, in modo tale da evitare un approccio differente secondo i casi (due pesi e due misure);
12. chiede agli Stati membri di adottare misure per dotare gli istituti nazionali dei diritti
dell'uomo, istituiti nel quadro dei "principi di Parigi" delle Nazioni Unite, di uno statuto di indipendenza rispetto al potere esecutivo e di risorse finanziarie sufficienti, segnatamente tenendo conto del fatto che una delle funzioni di tali organi è di passare in rivista le politiche dei diritti dell'uomo allo scopo di evitarne le mancanze e di suggerire miglioramenti, fermo restando che l'efficacia si misura innanzitutto con la prevenzione e non soltanto con la risoluzione dei problemi;
13. insiste affinché il Consiglio trasformi il proprio gruppo di lavoro ad hoc sui diritti
fondamentali e la cittadinanza in gruppo di lavoro permanente, che lavorerebbe in parallelo con il Gruppo di lavoro sui diritti dell'uomo (COHOM) ed esorta la Commissione ad attribuire il portafoglio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ad un solo Commissario;
14. ricorda che considera fondamentale, da un punto di vista politico, inglobare il concetto di
promozione dei diritti fondamentali tra gli obiettivi da perseguire, quando si tratta di semplificare o di riorganizzare l'acquis communautaire; chiede che ogni nuova politica, proposta legislativa e programma siano accompagnati da uno studio d'impatto in materia di rispetto dei diritti fondamentali e che tale valutazione costituisca parte integrante della motivazione della proposta;
15. chiede alla Presidenza del Consiglio di organizzare il forum delle ONG dei diritti
dell'uomo in modo tale che la società civile e le istituzioni europee possano tenere discussioni approfondite sulle questioni dei diritti dell'uomo negli Stati membri; sottolinea la necessità che il Forum sia aperto ad una partecipazione quanto più ampia possibile;
Cooperazione con il Consiglio d'Europa e con le altre istituzioni e organizzazioni internazionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali
16. esprime compiacimento per la prospettiva dell'adesione dell'Unione alla Convenzione
europea sui diritti dell'uomo, anche se una tale adesione non determinerà cambiamenti fondamentali visto che "quando dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee vengono invocate questioni relative ai diritti e alle libertà di cui alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, questa gode già di un effettivo recepimento materiale nell'ordinamento giuridico dell'
17. ricorda l'importante ruolo delle istituzioni e dei meccanismi di controllo del Consiglio
d'Europa in materia di diritti dell'uomo, nonché delle sue varie Convenzioni; esorta le istituzioni dell'Unione europea e l'Agenzia a basarsi su tale esperienza ed a tener conto di tali meccanismi per inserirli nelle procedure di lavoro in rete e ad utilizzare standard sviluppati dal Consiglio d'Europa ed altri risultati tangibili del suo lavoro; invita a sfruttare tutte le potenzialità del Memorandum d'accordo tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea;
18. chiedi il potenziamento della cooperazione tra le varie istituzioni e organizzazioni
incaricate della protezione dei diritti fondamentali, sia a livello europeo che internazionale;
19. ribadisce come sia importante per la credibilità dell'Unione europea nel mondo che essa
non applichi "due pesi e due misure" nella politica estera e nella politica interna;
20. ritiene che, dal momento in cui tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito a convenzioni
o ad altri strumenti giuridici internazionali nel settore della protezione dei diritti fondamentali, anche se l'Unione europea non ne fa parte in quanto tale, si venga a creare un obbligo di assoggettarsi alle loro disposizioni e, se del caso, alle raccomandazioni formulate dagli organi da essi istituiti, a condizione che il diritto dell'Unione europea non offra una protezione equivalente o superiore; auspica che la Corte di giustizia faccia proprio tale approccio attraverso la sua giurisprudenza;
21. raccomanda all'Unione europea di concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e
le organizzazioni internazionali preposte alla protezione dei diritti fondamentali, segnatamente con l'Ufficio dell'Alto commissario ai diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e con gli altri organi di tale organizzazione, che svolgono un ruolo in tale settore, nonché con l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo e l'Alto commissario per le minoranze nazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
1 Consiglio d'Europa - Unione europea: "Una stessa ambizione per il continente europeo" Relazione di Jean-Claude Juncker, 11 aprile 2006, pag. 4
Diritti dell'uomo e sicurezza
22. sottolinea la necessità di valutare e di rispettare appieno i diritti fondamentali e le libertà
individuali, sulla base dello sviluppo delle competenze dell'Unione; ritiene, quindi, che i due obiettivi di rispettare i diritti fondamentali e di garantire la sicurezza collettiva siano compatibili e che politiche adeguate possano evitare che un approccio repressivo metta a repentaglio le libertà individuali;
23. ricorda con forza il diritto delle persone arrestate di godere di tutte le garanzie giudiziarie
nonché, se del caso, dell'assistenza diplomatica del paese di cui sono cittadini e dei servizi di un interprete indipendente;
24. è preoccupato per il fatto che la cooperazione internazionale nella lotta contro il
terrorismo è spesso sfociata in un abbassamento del livello di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ritiene che l'UE dovrebbe agire con più fermezza a livello internazionale per promuovere una vera strategia basata sul rispetto integrale degli standard internazionali e degli obblighi nel settore dei diritti dell'uomo; ritiene che una tale strategia debba tener conto della necessità di un controllo giudiziario efficace dei servizi di intelligence per evitare l'utilizzo di informazioni ottenute sotto tortura o mediante maltrattamenti o altre condizioni che non rispondono alle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo come elemento di prova nel quadro dei procedimenti giudiziari, anche in fase di istruzione;
25. chiede con urgenza alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri di attuare le
raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionierhanno come obiettivo di far luce sul ruolo degli Stati membri nella pratica illegale delle consegne straordinarie;
Discriminazione Considerazioni generali
26. insiste sulla differenza tra la protezione delle minoranze e le politiche antidiscriminatorie;
ritiene che le pari opportunità siano un diritto fondamentale, non un privilegio, di tutti, e non soltanto dei cittadini di uno Stato membro in particolare; ritiene, quindi, che ogni forma di discriminazione debba essere combattuta con pari intensità;
27. chiede agli Stati membri e alla Commissione di dare pieno seguito alle raccomandazioni
dell'Agenzia, come formulate nel capitolo 7 della sua prima relazione annu
28. osserva con inquietudine l'insoddisfacente situazione dell'attuazione delle politiche
antidiscriminazione e sostiene, a tale riguardo, la valutazione della relazione annuale 2008 dell'Agenzia; esorta gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a concretizzare l'attuazione di tali politiche, segnatamente della direttiva 2000/43/CE e della direttiva 2000/78/CE e ricorda che tali direttive stabiliscono uno standard minimo e dovrebbero
1 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309. 2 Relazione annuale 2008 dell'Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, pubblicata il 24 giugno 2008.
essere la base sulla quale costruire una politica efficace contro le discriminazioni;
29. chiede agli Stati membri che ancora non l'hanno fatto di ratificare il Protocollo 12
Convenzione europea per i diritti dell'uomo che stabilisce il divieto generale in merito ad ogni discriminazione garantendo che nessuno possa costituire oggetto di una discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica; una tale disposizione non è attualmente inserita in alcun atto giuridico in vigore sia dell'Unione europea che del Consiglio d'Europa;
30. chiede alla Commissione di continuare il suo lavoro al fine di presentare una proposta di
pacchetto legislativo che comprenderebbe, tra le altre cose, la proposta sinora rinviata dell'estensione della portata della direttiva 2000/43 /CEE a tutte le altre forme di discriminazione, attuando così l'articolo 21 della Carta che fornisce un margine di manovra più ampio rispetto all'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea visto che vi si fa riferimento a casi complementari di discriminazione - il colore, l'origine sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza ad una minoranza, la proprietà o la nascita; ribadisce ancora una volta che accordare un trattamento preferenziale sul piano legislativo a determinati tipi di discriminazione determina tra di essi una sorta di gerarchia e sottolinea che ciò non dovrebbe accadere;
31. chiede alla Commissione di coinvolgere l'Agenzia nel processo legislativo comunitario
antidiscriminazione, in modo tale che essa possa svolgere un ruolo importante offrendo una fonte regolare di informazioni aggiornate e precise, adeguate all'elaborazione delle legislazioni complementari e chiedendo il suo parere a partire dalla fase preparatoria della redazione dei progetti di atti legislativi;
32. chiede al Consiglio di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per giungere ad un accordo
sulla proposta della Commissione relativa ad una decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto bre 2007e alla Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, di proporre un atto legislativo simile per lottare contro l'omofobia;
33. esprime preoccupazione per il limitato livello di conoscenza della legislazione
antidiscriminazione negli Stati membri e chiede alla Commissione e agli Stati membri di raddoppiare gli sforzi per aumentarlo; pone, al contempo, l'accento sul fatto che una legislazione è efficace solo se i cittadini possono accedere facilmente alle giurisdizioni visto che il sistema di protezione previsto dalle direttive antidiscriminazione dipende dalle iniziative adottate dalle vittime;
34. ritiene che, oltre agli strumenti legislativi e alle possibilità di ricorso, la lotta contro le
discriminazioni debba necessariamente essere basata sull'istruzione, la promozione delle migliori prassi e le campagne di informazione rivolte al grande pubblico e alle zone e ai
1 Protocollo N. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali firmato il 4 novembre 2000. 2 (11522/2007 – C6-0246/2007 – 2001/0270(CNS)) 3 A6-0444/2007
settori in cui tali discriminazioni si verificano; chiede ai poteri pubblici nazionali e locali, in fase di azione educativa o di promozione delle politiche antidiscriminazione, di utilizzare gli strumenti educativi elaborati dall'Agenzia e dal Consiglio dell'Europa;
35. sottolinea che il concetto di azione positiva, che costituisce un riconoscimento del fatto
che in taluni casi un'azione efficace per lottare contro le discriminazioni ha bisogno di un intervento attivo da parte delle autorità per ripristinare un equilibrio seriamente compromesso, non può ridursi al concetto di quota; sottolinea che azioni simili possono nella pratica, assumere le forme più varie, come la garanzia di colloqui di assunzione, un accesso prioritario a determinati tipi di formazione finalizzati all'ottenimento di un impiego in cui determinate comunità sono sottorappresentate, un'informazione prioritaria relativa alle offerte di lavoro per determinate comunità e il calcolo dell'esperienza professionale piuttosto che delle sole qualifiche;
36. ritiene che la raccolta di dati sulla situazione delle minoranze e dei gruppi svantaggiati sia
importante, come sottolineato dalle successive relazioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e dell'Agenzia; chiedi agli Stati membri di rendere pubbliche statistiche dettagliate sugli atti di razzismo e di effettuare indagini sui reati e/o sulle vittime che permettano la raccolta di dati quantitativi e comparabili sulle vittime di tali reati;
Minoranze
37. osserva che i recenti allargamenti dell'Unione europea hanno aggiunto circa 100 gruppi di
popolazioni minoritarie alla cinquantina che già esisteva nell'Europa dei 15 e sottolinea che, a causa della bassa percentuale di immigrati, di rifugiati e di stranieri di paesi terzi residenti e della presenza di minoranze autoctone ("tradizionali") più visibili negli Stati membri dell'Europa centrale ed orientale, le politiche migratorie e di integrazione sono state separate da quelle relative alle minoranze;
38. sottolinea che non esiste un criterio comune per i diritti delle minoranze nazionali nella
politica comunitaria e che non esiste neanche una definizione comune dell'UE per quanto riguarda l'appartenenza ad una minoranza nazionale; raccomanda che una tale definizione sia definita a livello europeo sulla base delle raccomandazioni 1201 del Consiglio d'Europa (1998);
39. ritiene che le persone apolidi, che risiedono in permanenza negli Stati membri, si trovino
in una situazione unica nell'Unione europea poiché determinati Stati membri gli impongono esigenze ingiustificate o che non sono strettamente necessarie, discriminandoli rispetto ai cittadini del gruppo maggioritario; chiede, quindi, a tutti gli Stati membri in questione di ratificare le convenzioni delle Nazioni Unite relative allo statuto degli apolidi e alla riduzione dei casi di apolidia (1954, 1961); chiede agli Stati membri il cui accesso ad una nuova sovranità o il cui ripristino di quest'ultima risale agli anni '90, di trattare tutte le persone che risiedevano precedentemente sul loro territorio alla stessa stregua dei loro gruppi maggioritari e li invita ad individuare sistematicamente le soluzioni adeguate, sulla base delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, ai problemi registrati da tutte le persone vittime di pratiche discriminatorie;
40. ritiene che la comunità Rom abbia bisogno di una protezione speciale poiché, dopo
l'allargamento dell'Unione, è diventata una delle più consistenti minoranze dell'UE; sottolinea che tale comunità è stata storicamente emarginata e che ad essa è stato impedito di svilupparsi in determinati settori chiave, a causa di problemi di discriminazione e di esclusione che si sono sempre più intensificati;
41. ritiene che l'esclusione sociale e la discriminazione delle comunità Rom siano un fatto
conclamato nonostante gli strumenti giuridici, politici e finanziari dispiegati a livello europeo per combatterla; prende atto che gli sforzi, effettuati in modo dispersivo e non coordinato dall'Unione e dagli Stati membri, non hanno sinora apportato miglioramenti strutturali e duraturi alla situazione dei Rom, segnatamente in settori fondamentali come l'accesso all'istruzione, agli alloggi e al lavoro, fallimento ormai pubblicamente riconosciuto;
42. deplora l'assenza di una politica globale ed integrata dell'UE, destinata in modo specifico
alla discriminazione nei confronti dei Rom, per affrontare i principali problemi cui essi sono confrontati e che sono definiti da un determinato numero di meccanismi di controllo del rispetto dei diritti dell'uomo, compresa la valutazione di preadesione effettuata dalla Commissione europea, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le relazioni dell'Agenzia; afferma che dare risposta a tali problemi, che costituiscono una delle questioni più importanti e complesse in materia di diritti dell'uomo, fa parte della responsabilità collettiva dell'Unione ed è necessario intervenire con risolutezza;
43. sottolinea la necessità di un approccio globale della non-discriminazione, basato sui diritti
dell'uomo e che rifletta la dimensione europea della discriminazione verso i Rom; ritiene che una strategia-quadro dell'Unione europea intesa ad includere i Rom dovrebbe affrontare i seguenti problemi:
la segregazione dei Rom nell'accesso agli alloggi, la loro esclusione dal lavoro e dall'insegnamento pubblico,
la frequente negazione dei loro diritti da parte delle autorità pubbliche e la sottorappresentazione politica,
le garanzie largamente insufficienti contro la discriminazione razziale a livello locale e programmi adeguati di integrazione troppo esigui; una discriminazione in campo sanitario, compresa la sterilizzazione forzata e la mancanza di informazioni adeguate sulla pianificazione familiare e l'accesso alla contraccezione,
discriminazioni da parte della polizia, segnatamente in casi (intenzionali) di sparatorie, incendi, percosse o altre violenze che non sono oggetto di indagini imparziali e non sono perseguite; la caratterizzazione razziale - tra le altre cose, mediante impronte digitali o altre forme di schedatura - ed ampi poteri discrezionali della polizia che danno luogo ad abusi privi di conseguenze disciplinari; programmi di formazione e di sensibilizzazione relativi alla non-discriminazione da parte della polizia, che sono ampiamente inesistenti;
Pari opportunità
44. chiede agli Stati membri di aumentare il rispetto, la protezione e l'attuazione dei diritti di
cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e chiede agli Stati membri in questione di sciogliere le riserve e di ratificare il Protocollo facoltativo a tale Convenzione
45. chiede un'attenzione speciale per la situazione delle donne appartenenti a minoranze
etniche e per le donne immigrate, considerando che la loro emarginazione è rafforzata da una discriminazione multipla, sia all'esterno che all'interno delle proprie comunità; raccomanda l'adozione di piani d'azione nazionale integrati in modo da affrontare efficacemente la discriminazione multipla, soprattutto nei casi in cui, all'interno di un determinato Stato, vari organi si occupino dei problemi di discriminazione;
46. sottolinea che la violenza subita dalle donne a causa del loro genere, in particolare la
violenza domestica, deve essere riconosciuta e combattuta, a livello europeo e nazionale, poiché si tratta di una violazione dei diritti delle donne molto diffusa e spesso sottovalutata e chiede, quindi, agli Stati membri di adottare misure adeguate ed efficaci al fine di garantire alle donne una vita al riparo da ogni violenza, tenendo debitamente conto della Dichiarazione sull’eliminaziiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a combattere la violenza nei confronti delle donne e a proteggerne le vittime;
47. sottolinea l'esigenza di aumentare la sensibilizzazione pubblica quanto al diritto alla salute
riproduttiva e sessuale e chiede agli Stati membri di istituire un'adeguata educazione sessuale, informazioni e servizi di consulenza riservati e di facilitare i metodi di contraccezione onde prevenire gravidanze indesiderate e aborti illegali e a rischio;
48. sottolinea che, benché siano stati realizzati progressi per quanto riguarda l'inserimento
lavorativo delle donne e malgrado il loro elevato livello d'istruzione, esse continuano a percepire una retribuzione inferiore agli uomini per lo stesso lavoro, a svolgere con minor frequenza mansioni di responsabilità e ad essere considerate con sospetto da parte dei datori di lavoro per quanto riguarda la gravidanza e la maternità;
49. chiede agli Stati membri e alle parti sociali di adottare le misure necessarie per lottare
contro le molestie sessuali e morali sul luogo di lavoro;
50. insiste sulla necessità che le donne siano sostenute nella loro carriera professionale; insiste
presso la Commissione e gli Stati membri affinché promuovano sia il congedo parentale condiviso che il congedo di paternità e mutualizzino i costi di maternità e di congedo parentale in modo tale che le donne non rappresentino più una forza lavoro più costosa rispetto agli uomini;
51. chiede agli Stati membri di combattere, congiuntamente alle parti sociali, la
discriminazione nei confronti delle donne incinte sul mercato del lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per garantire un elevato livello di protezione delle madri; chiede alla
1 Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottato il 15 ottobre 1999. 2 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993.
Commissione di effettuare una valutazione più dettagliata della conformità con il diritto comunitario delle disposizioni nazionali in tale settore e, se del caso, di presentare proposte adeguate di revisione della legislazione comunitaria;
52. attira l'attenzione sul grande numero di collaboratori (essenzialmente donne) di lavoratori
autonomi (principalmente nell'agricoltura) il cui statuto giuridico è incerto in numerosi Stati membri, determinando specifici problemi finanziari e giuridici quanto all'accesso al congedo di maternità e al congedo di malattia, l'accumulo di punti pensione e l'accesso alla sicurezza sociale, anche in caso di divorzio;
53. sottolinea l'importanza di garantire che i cittadini dei paesi terzi che entrano nel territorio
dell'Unione europea siano consapevoli delle leggi vigenti e delle convenzioni sociali in materia di pari opportunità nella società dei paesi ospite, in modo tale da evitare situazioni di discriminazione derivanti da una mancata conoscenza del contesto giuridico e sociale;
54. chiede agli Stati membri di non accettare che, facendo appello a costumi, tradizioni o
diverse considerazioni religiose, si cerchi di giustificare forme di violenza nei confronti delle donne o l'adozione di politiche che possono mettere in pericolo la loro vita.
Orientamento sessuale
55. ritiene che le affermazioni discriminatorie di esponenti politici o religiosi contro gli
omosessuali alimentino l'odio e la violenza e chiede una loro condanna da parte dei rispettivi organi dirigenti;
56. plaude alla pubblicazione della prima relazione tematica dell'Agenzia, dal titolo
"L'omofobia e la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale negli Stati membri", elaborata su richiesta del Parlamento europeo;
57. rammenta a tutti gli Stati membri che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo, è possibile esercitare il diritto alla libertà di adunanza, anche qualora chi lo eserciti abbia opinioni contrarie a quelle della maggioranza, e che pertanto il divieto discriminatorio dei cortei nonché qualsiasi inadempienza all'obbligo di offrire una tutela adeguata a quanti vi partecipano, costituisce una violazione dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
58. sollecita la Commissione a presentare proposte che garantiscano l'applicazione, da parte
degli Stati membri, del principio di riconoscimento reciproco per le coppie omosessuali, sposate o legate da un partenariato civile registrato, nella fattispecie quando esercitano il loro diritto alla libera circolazione, come definito dal diritto dell'UE;
59. chiede alla Commissione di avviare uno studio sulla situazione delle persone transgenere
negli Stati membri e nei paesi candidati, in particolare per quanto concerne i rischi di molestie e violenza;
Xenofobia
60. sollecita il Consiglio e la Commissione, nonché le varie amministrazioni di livello locale,
regionale e nazionale degli Stati membri, a coordinare le misure volte a combattere l'antisemitismo e le aggressioni ai danni delle minoranze, compresi Rom e cittadini di
paesi terzi negli Stati membri, in modo tale da far rispettare i principi di tolleranza e non discriminazione e da promuovere l'integrazione sociale, economica e politica;
61. sollecita gli Stati membri a perseguire con determinazione qualsiasi manifestazione di
odio espressa in programmi mediatici razzisti e articoli che diffondano idee intolleranti, attraverso reati di odio nei confronti di rom, immigrati, stranieri e altre minoranze, nonché da gruppi musicali e in occasione di concerti neonazisti, che spesso hanno luogo in pubblico senza alcuna conseguenza;
Persone anziane e disabili
62. chiede alle parti sociali un grande sforzo al fine di eliminare le discriminazioni basate
sulle disabilità o sull'età e di migliorare radicalmente l'accesso di anziani e disabili al mercato del lavoro e ai programmi di formazione;
63. ritiene importante garantire l'accesso a prestazioni e cure di alta qualità a tutti coloro che
necessitano di cure geriatriche o per malattia o invalidità;
Forze armate
64. ricorda che i diritti fondamentali sono validi anche all'interno delle caserme e che si
applicano anche integralmente ai cittadini in divisa, cioé al personale delle forze armate;
65. raccomanda a tutti gli Stati membri dell'Unione di garantire al proprio corpo militare il
diritto di creare, aderire e partecipare in prima persona all'attività di associazioni professionali e di ricorrere alla contrattazione collettiva per difendere i loro interessi sociali;
66. invita gli Stati membri a riconoscere al proprio corpo militare in servizio il diritto di
candidarsi alle elezioni e di aderire a partiti politici democratici;
67. raccomanda agli Stati membri di creare un'istituzione civile indipendente, un "mediatore",
incaricato principalmente di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nelle forze armate;
Migranti e rifugiati Accesso alla protezione
68. è scioccato dalla tragica sorte di quanti muoiono nel tentativo di raggiungere il territorio
europeo, dal momento che le vie di migrazione legale dai paesi terzi verso l'Unione europea sono pressoché inesistenti, per cui i migranti si ritrovano nelle mani di scafisti o trafficanti e/o rischiano la vita per giungere in Europa, morendo a migliaia ogni anno;
69. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto politiche migratorie
realistiche e di lungo termine, nonché norme più flessibili per i richiedenti asilo, anziché concentrare i loro sforzi sulla prevenzione dell'immigrazione irregolare, ricorrendo ad un sempre maggior numero di misure di controllo alle frontiere, che mancano di meccanismi necessari all'identificazione dei potenziali richiedenti asilo alle frontiere europee, con la conseguente violazione del principio di non respingimento (non refoulement), sancito dalla Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati;
70. chiede al Consiglio di chiarire i rispettivi ruoli dell'Agenzia europea per la gestione della
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e degli Stati membri stessi, in quanto vi è una mancanza di chiarezza e trasparenza riguardo all'esatta portata della funzione di coordinamento di FRONTEX e alle modalità di svolgimento delle operazioni, al fine di garantire il rispetto dei diritti umani durante i controlli alle frontiere; ritiene urgente modificare il mandato di FRONTEX, allo scopo di includervi le operazioni di salvataggio in mare;
71. chiede al Consiglio e alla Commissione di abilitare FRONTEX a instaurare una
cooperazione strutturata con l'Agenzia e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per rifugiati (ACNUR), al fine di agevolare le operazioni che tengono conto della tutela dei diritti umani;
72. manifesta preoccupazione per la tendenza ad un sempre maggiore allontanamento dei
controlli alle frontiere geografiche dell'UE, tendenza che rende difficile verificare cosa accade quando i richiedenti lo status di rifugiato e coloro che necessitano di protezione internazionale entrano in contatto con le autorità di un paese terzo;
73. chiede l'armonizzazione a livello europeo dei criteri in base ai quali viene riconosciuto lo
status di rifugiato, allo scopo di livellare i tassi di riconoscimento di tale status negli Stati membri; rileva in effetti che l'attuale sistema crea una "lotteria in materia di asilo", come dimostrato dalle diametrali differenze nei tassi di riconoscimento dello status di rifugiato tra gruppi simili di richiedenti asilo in vari Stati membri; sottolinea che tali criteri devono soddisfare standard elevati e non requisiti minimi al ribasso, dal momento che la capacità di accogliere e tutelare i richiedenti asilo costituisce un elemento importante dell'identità delle nostre società europee;
Adeguamento del sistema di Dublino
74. manifesta preoccupazione per la prassi adottata da diversi Stati membri che, attraverso
l'applicazione di restrizioni procedurali ai "trasferimenti previsti dal sistema di Dublino", respingono le domande di asilo presentate in assenza dei richiedenti o considerano annullate le domande per via dell'assenza dei richiedenti, privando potenzialmente molti di essi della possibilità di veder esaminata la fondatezza della loro richiesta o persino d'interporre appello;
75. deplora peraltro il ricorso sistematico di alcuni Stati membri alla detenzione dei
richiedenti asilo in attesa di trasferimento verso lo Stato competente per la valutazione delle loro domande; ritiene che queste persone non debbano essere poste in stato di detenzione;
Accoglienza
76. chiede a tutti gli Stati membri di applicare le disposizioni della direttiva "Accoglienza"
anche ai "trasferimenti previsti dal sistema di Dublino" e di inserirvi le zone che ne sono escluse come i centri di detenzione e le zone di transito; ribadisce che condizioni di accoglienza appropriate sono essenziali per il buon funzionamento di una procedura d'asilo equa ed efficace e che l'accoglienza deve garantire il benessere e la dignità di tutti;
77. chiede agli Stati membri di curare gli aspetti pratici dell'accoglienza in modo da garantire
un tenore di vita sufficientemente elevato dal punto di vista sanitario e la sussistenza di tutti i richiedenti asilo;
78. chiede alla Commissione di proseguire l'esame rigoroso del recepimento della direttiva
"Accoglienza" al fine di evitare che un mancato o parziale recepimento dia luogo in numerosi Stati membri a prassi che non soddisfano le norme minime previste dalla direttiva;
79. ricorda che anche i migranti che non presentano domanda di asilo devono essere accolti in
strutture pulite e adeguate, dove possano essere informati - con l'aiuto di interpreti e mediatori culturali appositamente formati - dei loro diritti e delle opportunità offerte dalla legislazione del paese di accoglienza, dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali; sottolinea che le strutture di accoglienza non possono essere strutture di detenzione;
80. chiede di prestare particolare attenzione alla situazione in cui versano i bambini rifugiati,
richiedenti asilo e migranti, e i bambini figli di richiedenti asilo, rifugiati o clandestini, per far sì che ogni bambino possa esercitare pienamente i propri diritti, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, compreso il diritto alla non discriminazione, tenendo conto innanzitutto dell'interesse del bambino stesso in tutte le azioni avviate; condanna l'istituzione, in alcuni Stati membri, di un doppio sistema di istruzione, cura e assistenza differenti per i figli dei cittadini e quelli dei cittadini dei paesi terzi; condanna le situazioni in cui è stata data la priorità all'applicazione delle leggi in materia di immigrazione rispetto alle disposizioni concernenti la tutela del bambino;
81. chiede di prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati e a quelli separati dai
loro genitori che giungono nel territorio dell'Unione attraverso i canali dell'immigrazione irregolare e sottolinea l'obbligo degli Stati membri di fornire loro assistenza e protezione speciale; chiede a tutte le autorità - locali, regionali e nazionali - e alle istituzioni europee di cooperare assiduamente per proteggere tali minori da ogni forma di violenza e sfruttamento, di assicurare la nomina tempestiva di un tutore, di fornire loro un'assistenza legale, di cercare i loro familiari e di migliorare le loro condizioni di accoglienza, attraverso alloggi adeguati, un accesso agevolato ai servizi sanitari, d'istruzione e formazione, in particolare per quanto concerne l'insegnamento della lingua ufficiale del paese di accoglienza, la formazione professionale e una completa integrazione nel sistema scolastico;
82. ricorda che i minori non dovrebbero essere posti in detenzione amministrativa e che i
minori accompagnati dai loro familiari dovrebbero essere detenuti solo in circostanze veramente eccezionali, per un periodo più breve possibile e soltanto se tale detenzione avviene nel loro interesse, conformemente all'articolo 3 e all'articolo 37, paragrafo b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;
Integrazione
83. chiede un maggior coordinamento delle politiche nazionali d'integrazione dei cittadini dei
paesi terzi e delle iniziative europee in tale ambito; sottolinea che, grazie a principi di base comuni volti a istituire un quadro europeo coerente in materia, la politica per l'integrazione dovrebbe garantire includere, superandola, la politica per la lotta alla discriminazione ed essere estesa a vari ambiti, come l'istruzione e l'occupazione;
84. sollecita lo sviluppo di programmi d'integrazione destinati a prevenire potenziali tensioni
tra migranti intracomunitari e comunità autoctone nel contesto dei fenomeni migratori creatisi a seguito dell'allargamento;
85. ritiene che la più urgente necessità delle minoranze di origine immigrata sia quella
d'integrarsi il più rapidamente possibile nella società del paese in cui sono stabilite, pur facendo in modo che ciò avvenga in uno spirito di reciprocità; ritiene altrettanto importante riconoscere il diritto di chiunque sia nato e viva in uno Stato membro di godere dei diritti civili legati alla cittadinanza, anche qualora tale soggetto non possa o non desideri beneficiare della naturalizzazione;
86. teme che l'assenza di politiche d'integrazione efficaci escluda centinaia di migliaia di
cittadini di paesi terzi e di apolidi dalla vita professionale, sociale e politica;
Rimpatrio
87. manifesta profonda preoccupazione per la situazione sempre più precaria dei richiedenti
asilo la cui domanda viene respinta in Europa a causa di inefficienze amministrative, del protrarsi delle procedure di asilo, di rimpatri anticipati o verso paesi non sicuri, del crescente ricorso della detenzione prima del rimpatrio, di rimpatri inopportuni di soggetti vulnerabili, del ritiro dell'assistenza sociale allo scopo di costringere i richiedenti a rimpatriare e di procedure di rimpatrio inadeguate;
88. ribadisce che si dovrebbe procedere al rimpatrio soltanto a seguito di un esame equo e
completo della domanda; ritiene che, qualora il rimpatrio risulti impossibile o inumano a causa della criticità della situazione esistente nel paese di origine in termini di rispetto dei diritti umani, dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno che consenta di restare regolarmente nel paese di residenza;
89. sottolinea che spetta agli Stati membri verificare le condizioni di vita e di integrazione dei
rimpatriati nel loro paese di origine e di adottare misure tese a garantire un'assistenza adeguata a queste persone; considera ancor più urgente un monitoraggio della situazione dei migranti rinviati in paesi di transito;
Detenzione e accordi di riammissione
90. nutre preoccupazione per il moltiplicaris, da diversi anni, del numero di centri di
detenzione per stranieri negli Stati membri e alle loro frontiere; in base a numerose relazioni, tra cui quelle delle delegazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in cui vengono denunciate frequenti violazioni dei diritti umani, chiede di avviare le seguenti azioni:
- garantire l'accesso delle ONG specializzate nella tutela dei diritti fondamentali dei
migranti e dei richiedenti asilo, in modo tale che la loro presenza nei centri di detenzione sia prevista per legge e non sia soltanto dovuta alla buona volontà dei loro membri,
- istituire un organo di controllo indipendente a livello europeo competente per la
supervisione dei centri di detenzione relativamente alla tutela dei diritti umani,
- chiedere all'Agenzia di elaborare, su base annuale, una relazione che esamini la
situazione delle persone che si trovano nei centri di detenzione sotto l'autorità degli Stati membri, all'interno o all'esterno delle loro frontiere, e di presentarla al Parlamento europeo;
91. manifesta preoccupazione per il fatto che, dal 2002, nella maggior parte degli accordi
bilaterali sottoscritti dall'UE con paesi terzi, compresi gli accordi commerciali, sono state inserite clausole di riammissione, con una conseguente crescente esternalizzazione della politica migratoria dell'Unione europea, caratterizzata da un insufficiente controllo parlamentare, sia a livello europeo che a livello nazionale; chiede pertanto alla Commissione al Consiglio di abbandonare tale prassi e, qualora negli accordi vengano comunque inserite tali clausole, di associare il Parlamento fin dalle prime fasi dei negoziati su tali accordi e di informarlo regolarmente del numero di espulsi dall'UE in applicazione di tali clausole;
Libertà di espressione
92. difende la libertà di espressione come valore fondamentale dell'UE; ritiene che essa debba
essere esercitata entro i limiti consentiti dalla legislazione, coesistere con la responsabilità personale e basarsi sul rispetto del diritto e delle sensibilità altrui; riconosce che l'equilibrio tra queste esigenze deve essere sempre oggetto di un dibattito democratico;
93. si compiace della situazione globalmente soddisfacente in termini di libertà di stampa
esistente negli Stati membri, dal momento che venticinque di essi figurano tra i primi cinquanta della "Classifica mondiale della libertà di stampa 2007" di Reporter senza frontiere, mentre la Bulgaria e la Polonia occupano rispettivamente il 51° e 56° posto;
94. chiede agli Stati membri che in questi ultimi anni hanno utilizzato le loro istituzioni
giudiziarie per violare il diritto dei giornalisti alla segretezza delle loro fonti, di migliorare la loro legislazione e le loro prassi, nel rispetto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 marzo 1996 e della raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul diritto dei giornalisti alla tutela delle loro fonti d'informmomento che la violazione di tale diritto costituisce attualmente la principale minaccia alla libertà di espressione dei giornalisti nell'UE e che negli ultimi anni non vi sono stati miglioramenti significativi in tale ambito;
95. considera la libertà di espressione e l'indipendenza della stampa diritti universali, che non
possono essere compromessi da alcun individuo o gruppo che si sentisse attaccato da quanto detto o scritto; sottolinea al tempo stesso che è necessario poter garantire l'esercizio del diritto a un risarcimento in sede giudiziaria in caso di notizie false o diffamazione e nel rispetto della legislazione vigente;
96. ritiene che la libertà di stampa debba essere sempre esercitata entro i limiti consentiti dalla
legge, pur temendo che i tentativi di questi ultimi anni di bandire dal dibattito pubblico determinati temi diano luogo in molti Stati membri a una forma di censura non ufficiale o un'autocensura dei mezzi di comunicazione;
Diritti del bambino Violenza, povertà e lavoro
97. condanna ogni forma di violenza nei confronti dei bambini e ribadisce in particolare la
necessità di combattere le forme di violenza più frequentemente riscontrate negli Stati membri: abusi sessuali, violenze familiari, punizioni corporali nelle scuole e differenti forme di abuso nelle istituzioni; chiede di istituire e portare a conoscenza del pubblico meccanismi sicuri, riservati ed accessibili, che consentano ai bambini di tutti gli Stati membri di denunciare le violenze;
98. chiede agli Stati membri di adottare misure drastiche tese a vietare le varie forme di
sfruttamento dei bambini, compreso lo sfruttamento a fini di prostituzione, il traffico di droga, il borseggio, la mendicità e ogni altra forma di sfruttamento;
99. chiede ai tredici Stati membri che non dispongono di una legislazione in materia di vietare
totalmente le punizioni corporali, secondo quanto affermato nello studio delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti dei minori del 2006, che le definisce come la più comune forma di violenza ai danni di questi ultimi;
pone l'accento sulla necessità di far sì che tutte le politiche, sia a livello dell'UE, sia a
livello nazionale, prevedano l'eliminazione di ogni forma di lavoro minorile; ritiene che l'istruzione a tempo pieno sia lo strumento migliore per risolvere tale problema, sia prevenendo tali abusi, sia interrompendo in futuro il circolo fizioso dell'analfabetismo e della povertà;
osserva che in alcuni Stati membri migliaia di bambini sono impegnati in forme di
lavoro molto pesanti sia nelle regioni urbane che in quelle rurali e chiede quindi agli Stati membri di affrontare con decisione tale problema attraverso una rigorosa applicazione delle leggi nazionali nonché l'organizzazione di campagne educative nazionali mirate sia ai genitori che ai bambini;
ricorda che quasi il 20% dei bambini nell'UE vive al di sotto della soglia di povertà e
che i più vulnerabili tra di loro provengono da famiglie monoparentali e/o da genitori nati all'estero; ribadisce pertanto la necessità di adottare adeguate misure di assistenza, incentrate sulle esigenze dei minori, comprese misure di sostegno alle famiglie, e chiede agli Stati membri, in particolare quelli dai tassi di povertà più elevati, di perseguire obiettivi ambizioni e realizzabili al fine di ridurre la povertà infantile;
chiede alla Commissione di cercare d'integrare le differenti strategie in materia di
povertà infantile, disoccupazione giovanile e inclusione sociale delle minoranze in tutte le relative strategie di sviluppo, compresi i documenti di strategia di riduzione della povertà e i programmi indicativi;
Discriminazione
chiede alla Commissione e agli Stati membri di prestare particolare attenzione alle
differenti e spesso numerose forme di discriminazione di cui sono vittime i bambini, soprattutto i bambini di strada appartenenti a minoranze etniche e a gruppi di migranti, nonché i bambini disabili, e che si traducono spesso in un mancato accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria;
chiede che i bambini rom, in particolare - ma non soltanto - negli Stati membri in cui i
rom rappresentano importanti minoranze etniche, siano oggetto di misure specifiche, allo scopo di porre fine alla discriminazione, alla segregazione, all'esclusione sociale e scolastica di cui sono spesso vittime; chiede nella fattispecie agli Stati membri di impegnarsi a porre fine alla sovrarappresentazione - del tutto ingiustificata - dei bambini rom negli istituti per soggetti affetti da disabilità mentali, a promuovere campagne di scolarizzazione e a combattere il fenomeno del ritiro della carta d'identità subito da numerosi bambini rom;
sollecita gli Stati membri a sopprimere qualsiasi limitazione al diritto dei genitori di
avere contatti con i propri figli derivante da differenze di nazionalità, con particolare riguardo alla scelta di parlare una lingua diversa dalla lingua ufficiale di un determinato paese, poiché tali prassi nuocciono all'interesse del minore e costituiscono una discriminazione fondata sulla lingua nei confronti di genitori e figli;
Giustizia per i giovani
ritiene che si debba ricorrere alla detenzione di delinquenti minori come ultima risorsa
e per un periodo il più limitato possibile e chiede quindi di prevedere soluzioni alternative alla detenzione per i minori; chiede altresì di garantire misure di rieducazione come i servizi alla comunità al fine di assicurare la reintegrazione sociale e professionale di queste persone;
osserva che non tutti i paesi membri fissano la stessa età per la responsabilità penale e
manifesta preoccupazione per il fatto che, in alcuni di essi, i minori siano regolarmente deferiti ad autorità giudiziarie competenti per gli adulti e che in altri i tribunali minorili vengano chiusi; chiede agli Stati membri di allineare i loro sistemi giudiziari affinché nessun minore venga giudicato in base alle stesse modalità applicate per un adulto;
chiede a tutti gli Stati membri di garantire che i minori siano rappresentati in modo
efficace e indipendente in tutte le procedure giudiziarie o semigiudiziarie che li riguardano e che dispongano di un tutore legalmente nominato, qualora nessun familiare possa agire per loro conto; sottolinea che tutti i minori, compresi quelli collocati in istituti giudiziari, dovrebbero essere informati dalle autorità dell'esistenza di meccanismi di ricorso;
Assistenza all'infanzia
chiede agli Stati membri di intervenire in modo tale da garantire il diritto del bambino
a una famiglia e di fare in modo di individuare soluzioni efficaci per evitare l'abbandono di minori; chiede altresì loro di prendere le distanze dalla politica delle grandi istituzioni e, piuttosto, di riformare, sviluppare e rafforzare strutture educative alternative efficaci basate sulla famiglia e la comunità; chiede alla Commissione di studiare e proporre una definizione comune di adozione internazionale e una politica dell'UE in materia;
sollecita l'adozione da parte degli Stati membri di misure necessarie che consentano di
garantire la qualità delle strutture di accoglienza per minori, compresi la formazione professionale continua, buone condizioni di lavoro e un salario dignitoso per coloro che nella loro attività professionale si occupano di bambini; sottolinea che tali strutture e il loro personale forniscono ai minori basi solide per il futuro e presentano vantaggi anche per i genitori, segnatamente per quelli che devono far fronte a un carico di lavoro molto pesante o per le famiglie monoparentali, e che offrono anche un'alternativa ai bambini poco o non seguiti dalla famiglia;
osserva che la disponibilità di strutture di custodia di bambini in tenera età presso
istituti collettivi (asili, scuole) è uno dei migliori strumenti per risolvere il problema dell'equilibro tra vita familiare e via professionale e per garantire, in una fase precose dello sviluppo del bambino, le pari opportunità e la socializzazione;
Partecipazione
ricorda che i minori hanno il diritto di esprimere la propria opinione, secondo la loro
età e maturità, e che occorre dar lor la possibilità di far parte di gruppi o associazioni in modo da incontrare altri bambini ed esprimersi in tale contesto; chiede pertanto agli Stati membri e alle autorità locali di incoraggiare i progetti volti a dare ai bambini la capacità di esprimersi in tal modo, nell'ambito di consigli o consessi locali per bambini, garantendo al tempo stesso il coinvolgimento dei bambini maggiormente esclusi e l'ampia diffusione di informazioni su tali attività presso i bambini stessi;
si compiace dell'avvio da parte della Commissione di un forum che riunisce
rappresentanti delle istituzioni europee e di organizzazioni nazionali e internazionali operanti nel campo dei diritti dei minori; reputa che la partecipazione dei bambini dovrebbe essere uno dei principali obiettivi del forum e si appella pertanto alla Commissione, affinché garantisca la partecipazione dei minori in tutte le fasi di attività del forum;
ritiene importante che le informazioni sui diritti del bambino siano divulgate tra i
bambini stessi in modo accessibile e con mezzi adeguati: chiede alla Commissione di mettere a punto strumenti di comunicazione efficaci, che migliorino la conoscenza dei propri diritti da parte dei minori, della situazione dei minori negli Stati membri e delle attività dell'UE in questo campo;
Diritti sociali
ritiene che sia possibile combattere la povertà e l'esclusione sociale soltanto
garantendo i diritti economici e sociali di tutti; approva a tale riguardo la decisione di proclamare il 2010 l'Anno europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale; chiede alla Commissione agli Stati membri di concordare e perseguire obiettivi ambiziosi in tale ambito;
ribadisce che esiste una serie di diritti fondamentali inscindibili e interdipendenti, che
devono essere tutelati per tutti gli esseri umani;
chiede agli Stati membri che non hanno ancora ratificato la Carta sociale europea
rivista del Consiglio d'Europa di provvedere tempestivamente;
Povertà
sottolinea che occorre attribuire una sempre maggiore importanza alle politiche di "inclusione attiva" delle persone più lontane dal mercato del lavoro;
120. auspica una vera e propria integrazione della dimensione sociale nel complesso delle
si impegna a favore di un modello di sviluppo sociale sostenibile coerente con un approccio basato sui diritti sociali e principalmente mirato a una maggiore coesione sociale;
122. chiede di creare strumenti su scala europea volti a stabilire norme sociali di elevato
livello, al fine di garantire a tutti l'accesso a livelli di reddito dignitosi e a servizi d'interesse generale di elevata qualità;
123. ritiene che l'accesso universale a servizi d'interesse generale costituisca un diritto sociale
ricorda che la lotta alla povertà deve essere portata avanti in collaborazione con le popolazioni più povere, che sono quelle maggiormente toccate da tale fenomeno e quindi maggiormente in grado di mostrare le conseguenze di un mancato esercizio dei diritti e le soluzioni per porvi rimedio; auspica l'instaurazione di una democrazia partecipativa che attribuisca particolare attenzione alla partecipazione di coloro che sono vittime di povertà, esclusione, discriminazioni e sperequazioni;
ribadisce qualsiasi sistema sanitario e di lunga degenza deve essere incentrato sull'individuo in quanto beneficiario dei servizi e che i suoi diritti debbano avere la priorità rispetto alla redditività dei servizi sanitari pubblici;
126. rileva che in alcuni Stati membri aumenta la quota dei costi dell'assistenza sanitaria che
devono essere sostenuti dai pazienti e chiede a tale proposito che i gruppi sfavoriti possano continuare a beneficiare di un'adeguata assistenza sanitaria gratuita; ribadisce che la copertura universale deve essere basata sulla solidarietà e fornire un margine di sicurezza contro la povertà e l'esclusione sociale, in particolare a vantaggio dei soggetti a basso reddito e il cui stato di salute richiede cure intensive, lunghe od onerose;
127. chiede ai governi degli Stati membri di incoraggiare il coordinamento dei programmi di
prevenzione sanitaria destinati a differenti fasce di età ed essenzialmente incentrati sulla promozione della salute e dell'educazione alla salute nonché di attribuire alla prevenzione una priorità visibilmente più elevata nell'utilizzo dei servizi sanitari;
Lavoratori
128. ribadisce la necessità di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro, in modo tale che
qualsiasi tipo di occupazione (temporanea, permanente, a tempo pieno o parziale e retribuita su base oraria) sia ufficialmente riconosciuta, retribuita in modo dignitoso e pienamente rispettosa dei diritti dei lavoratori;
129. chiede agli Stati membri e alla Commissione di tener presente, al momento della stesura
di nuove proposte in questo ambito, che gli attuali diritti dei lavoratori dovrebbero essere
integrati da nuovi diritti, come il diritto di accesso alla formazione e all'apprendimento permanente;
130. riconosce che in molti Stati membri il salario minimo è molto basso o al di sotto del
livello di sussistenza e auspica quindi la messa punto di una metodologia volta a fissare un salario minimo nazionale a livello europeo, allo scopo di far sì che tutti i lavoratori dell'UE godano di una retribuzione che consenta loro di soddisfare le proprie esigenze di vita;
sollecita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a ratificare e dare piena applicazione alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL); chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere l'OIL nel rafforzamento del suo sistema e dei suoi meccanismi di controllo;
incoraggia le imprese ad adottare politiche di assunzione e sviluppo professionale responsabili e non discriminatorie, al fine di incentivare l'occupazione femminile e dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro;
133. chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre strategie mirate ad offrire un
impiego di qualità alle persone più lontane dal mercato del lavoro e di far fronte alla realtà dei "lavoratori poveri"; ritiene che tali strategie debbano affrontare questioni come livelli di salari equi, un giusto equilibro tra vita professionale e vita privata, condizioni di lavoro di qualità, sicurezza del lavoro;
Lavoratori irregolari
134. chiede agli Stati membri di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei
accento sul fatto che la maggior parte dei lavoratori che offrono prestazioni senza disporre degli adeguati documenti d'immigrazione, svolgono attività legali e indispensabili per le economie europee, come la raccolta di frutta, la costruzione o la manutenzione di edifici, l'assistenza ai malati, agli anziani e ai bambini;
chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di abbandonare l'uso del termine "immigrati clandestini", che presenta connotazioni molto negative, e di utilizzare piuttosto termini come "lavoratore/migrante irregolare" o "sprovvisto di documenti";
136. ribadisce che il diritto del lavoro ha lo scopo di tutelare i lavoratori sottoposti a rapporti
professionali iniqui, come accade appunto nel caso dei lavoratori irregolari, e chiede agli Stati membri di tutelare il diritto di organizzazione di tutti i lavoratori, compresi quelli irregolari;
137. chiede alla Commissione di trattare con la stessa priorità e solerzia, includendole in un
unico pacchetto, la politica per l'immigrazione attualmente in corso di definizione e le "sanzioni contro i datori di lavoro dei cittadini dei paesi terzi residenti irregolarmente";
138. rimarca che il primo compito degli ispettorati del lavoro è quello di tutelare i lavoratori e
non di applicare le leggi in materia di immigrazione e chiede pertanto agli Stati membri di:
1 Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari approvata con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
− distinguere la questione dello status degli immigrati da quella delle ispezioni sul
lavoro e di garantire ai lavoratori irregolari la possibilità di denunciare gli abusi commessi dal datore di lavoro, in tutta sicurezza e senza la minaccia di essere espunsi,
− investire nella formazione degli ispettori del lavoro e di quanti offrono assistenza ai
lavoratori irregolari, relativamente alla possibilità di denunciare ufficialmente le violazioni della legislazione del lavoro,
− stabilire un sistema di sanzioni che non penalizzi i lavoratori anziché i datori di lavoro.
Alloggio
139. osserva che gli alloggi diventano sempre più un valore di mercato in Europa, fattore che
causa aumenti costanti e sproporzionati dei prezzi, escludendo quindi molte persone dal mercato immobiliare e violando quindi il loro diritto ad un'abitazione dignitosa;
140. ritiene che l'insufficienza di alloggi dignitosi e a prezzi accessibili in tutti gli Stati membri
è un fattore che causa e alimenta la povertà; chiede alla Commissione, alla luce della fondamentale funzione svolta dagli alloggi nell'ambito delle politiche di inclusione sociale, di assistere gli Stati membri nel miglioramento dei loro sistemi di edilizia popolare;
141. chiede agli Stati membri di elaborare strategie per l'edilizia con obiettivi, priorità e risorse
ben definiti, prendendo spunto dai requisiti minimi indicati nel "Punto di vista" del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sul diritto alla casa pubblicato nell'ottobre 2007;
142. ritiene che l'invecchiamento della popolazione rappresenti una sfida e debba essere
considerato un'opportunità ai fini di un maggior coinvolgimento sociale delle persone con esperienza lunga e di qualità, contribuendo quindi a promuovere un invecchiamento attivo;
ritiene che occorra prestare particolare attenzione alle donne anziane sole, che costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile e sono spesso le prime vittime della povertà, in caso di rallentamento dell'economia;
144. raccomanda agli Stati membri di predisporre esami medici sistematici per gli anziani,
nella prospettiva di prevenire il peggioramento della loro qualità di vita e, nella misura del possibile, lunghe degenze, e al fine di privilegiare, ove possibile, le cure infermieristiche domiciliari;
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'agenzia, al Comitato dei ministri e all'Assemblea parlamentare, nonché al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e agli organi competenti dell'Organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Health Insurance Exchanges Essential Drug List Individual (Public ) Drugs that Require Step Therapy LABEL NAME CRITERIA A documented trial of one month of one of the covered alternatives: ADAPALENE, BENZOYL PEROXIDE/ERYTHROMYCIN, BENZOYL PEROXIDE/CLINDAMYCIN, TRETINOINA documented trial of one month of one of the covered alternatives: ADAPALENE, BENZOYL PEROXIDE/ERYTHROMYCIN, BENZOYL PER